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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

Art. 4
Modalità di scorrimento delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato (articolo 28, l.r. 1/2009 )
1. Le graduatorie per le assunzioni a tempo determinato hanno validità triennale.
3. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie a tempo indeterminato che rinunciano all’assunzione a tempo determinato restano collocati nella graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, commi 4 e 4 bis della l.r. 1/2009 , le graduatorie a tempo determinato, ove previsto nell’avviso di selezione, possono essere scorse più volte, entro il limite della loro validità, anche per l’assunzione dello stesso soggetto per più di una volta (74)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 2.

.(26)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 2.

5. Qualora per la copertura del posto a tempo determinato sia necessaria una particolare professionalità in relazione ai compiti da svolgere lo scorrimento delle graduatorie a tempo determinato per soli titoli può avvenire sulla base del possesso di uno specifico titolo di studio o di un altro specifico requisito tra quelli previsti dal bando (74)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 2.

, nel rispetto dell’ordine delle stesse.
6. Il candidato utilmente collocato in una graduatoria regionale che presta servizio a tempo determinato presso la Regione Toscana o presso un ente dipendente mantiene il proprio posto nella graduatoria e può essere nuovamente chiamato dalla medesima per l’attivazione di un nuovo rapporto a tempo determinato (74)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 2.

solo al termine del rapporto di lavoro in essere. (26)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 2.

6 bis. Ove previsto nell'avviso di selezione, è escluso dalla graduatoria il candidato che (75)

Parole soppresse con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 2.

rinunci all’assunzione a tempo determinato presso la Regione Toscana per almeno tre volte, con riferimento alla stessa graduatoria. (27)

Comma inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 2.

6 ter. La rinuncia all’assunzione di cui al comma 6 bis si realizza con la comunicazione espressa, in forma scritta, di non accettazione da parte del candidato oppure (74)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 2.

con la mancata risposta entro i termini fissati per l'accettazione, salvo causa di forza maggiore non imputabile al candidato rinunciatario. (27)

Comma inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 2.

7. La Regione può consentire l’utilizzo delle proprie graduatorie per le assunzioni a tempo determinato, esclusivamente da parte degli enti dipendenti per esigenze eccezionali. (26)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 2.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.