Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
Art. 34
Dipendenti regionali che prestano servizio presso altri enti (articolo 33 l.r. 1/2009 )
1. Per lo svolgimento di incarichi conferiti da soggetti diversi dalla Regione Toscana che non rientrano nei compiti d'ufficio, anche se svolti a titolo gratuito, i dipendenti regionali che prestano servizio presso altre amministrazioni o sono assegnati funzionalmente ad altri enti richiedono l’autorizzazione alla Regione, secondo modalità stabilite dalla direzione (55) competente in materia di personale, allegando la richiesta del committente dalla quale risultano gli elementi di cui all’articolo 29, comma 2.
2. I dipendenti acquisiscono direttamente il parere dell’ente di assegnazione attestante la conciliabilità dell’incarico con il regolare espletamento dei compiti d’ufficio e la compatibilità fra l’attività da svolgere e le funzioni esercitate.
3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso in cui il soggetto conferente l’incarico sia l’ente stesso di assegnazione del dipendente. In questo caso il committente attesta nella richiesta che l’attività extraimpiego non rientra nelle mansioni del dipendente.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.