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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

Art. 33
Comunicazioni dello svolgimento di attività compatibili e degli incarichi privi di compenso (articolo 32, comma 4, e 33 bis, comma 1, l.r. 1/2009 ) (54)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 18.

1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico extraimpiego retribuito per le attività compatibili di cui all’articolo 32 o un incarico privo di compenso per le attività di cui all’articolo 33 bis, comma 1, della l.r. 1/2009 ne dà comunicazione al direttore generale o al direttore della direzione di assegnazione, al dirigente del settore di assegnazione e al dirigente della struttura competente in materia di attività extraimpiego, almeno quindici giorni prima della data di inizio di svolgimento dell'incarico.
2. La comunicazione di cui all’articolo 33 bis, comma 1 della l.r. 1/2009 è effettuata ai fini della valutazione della compatibilità e dell’insussistenza di conflitto di interessi tra l’incarico o l’attività che il dipendente intende svolgere e le funzioni dallo stesso esercitate.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 non concorrono alla formazione dell’anagrafe delle prestazioni.
4. Il direttore generale o il direttore della direzione di assegnazione valuta la sussistenza del conflitto d’interessi, anche potenziale, tra l’incarico o attività che il dipendente intende svolgere e le funzioni dallo stesso esercitate.
5. La valutazione di cui al comma 4 viene effettuata dal Presidente della Giunta regionale se l'incarico o l’attività di cui al comma 1 vengono svolti dal direttore generale o dai direttori.
6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 vietano lo svolgimento dell'incarico o delle attività di cui al comma 1, qualora sia riscontrata la sussistenza del conflitto d’interessi.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.