Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
Art. 33
Comunicazioni dello svolgimento di attività compatibili e degli incarichi privi di compenso (articolo 32, comma 4, e 33 bis, comma 1, l.r. 1/2009 ) (54)
1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico extraimpiego retribuito per le attività compatibili di cui all’articolo 32 o un incarico privo di compenso per le attività di cui all’articolo 33 bis, comma 1, della l.r. 1/2009 ne dà comunicazione al direttore generale o al direttore della direzione di assegnazione, al dirigente del settore di assegnazione e al dirigente della struttura competente in materia di attività extraimpiego, almeno quindici giorni prima della data di inizio di svolgimento dell'incarico.
2. La comunicazione di cui all’articolo 33 bis, comma 1 della l.r. 1/2009 è effettuata ai fini della valutazione della compatibilità e dell’insussistenza di conflitto di interessi tra l’incarico o l’attività che il dipendente intende svolgere e le funzioni dallo stesso esercitate.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 non concorrono alla formazione dell’anagrafe delle prestazioni.
4. Il direttore generale o il direttore della direzione di assegnazione valuta la sussistenza del conflitto d’interessi, anche potenziale, tra l’incarico o attività che il dipendente intende svolgere e le funzioni dallo stesso esercitate.
5. La valutazione di cui al comma 4 viene effettuata dal Presidente della Giunta regionale se l'incarico o l’attività di cui al comma 1 vengono svolti dal direttore generale o dai direttori.
6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 vietano lo svolgimento dell'incarico o delle attività di cui al comma 1, qualora sia riscontrata la sussistenza del conflitto d’interessi.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.