Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
Art. 32
Criteri di individuazione degli incarichi saltuari o temporanei (articolo 33, comma 2, lettera a) (50), l.r. 1/2009 )
1. Ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2009 , si considerano incarichi extraimpiego (51) saltuari o temporanei quelli aventi ad oggetto attività esercitate occasionalmente e non continuativamente, che richiedono un impegno lavorativo limitato, tale da non ripercuotersi negativamente sul rendimento lavorativo del dipendente (50).
2. Sono di norma autorizzabili le prestazioni di lavoro autonomo che producono redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e le prestazioni svolte a titolo gratuito.
3. Possono essere altresì autorizzate le collaborazioni coordinate e continuative attribuite da pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2 del d.lgs. 165/2001 . (52)
4. Il numero delle collaborazioni autorizzate per ciascun dipendente nell’arco di un anno solare ai sensi del comma 3, non può comunque essere superiore a due.
5. Al fine di consentire all’amministrazione la verifica della compatibilità con l’orario di lavoro previsto per i dipendenti regionali, nelle ipotesi di cui al comma 3 il dipendente specifica nella richiesta di autorizzazione il tempo effettivo in termini di giorni o ore da destinare allo svolgimento dell’incarico.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.