Menù di navigazione

Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

Art. 29
1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico extraimpiego di cui all’articolo 33, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 1/2009 presenta domanda al direttore generale o al direttore della direzione di assegnazione.
2. Nella domanda di cui al comma 1 il dipendente fornisce i seguenti elementi di valutazione:
a) natura dell’incarico;
b) durata, con indicazione della data di inizio e di conclusione;
c) modalità di svolgimento;
d) entità del compenso.
3. Alla domanda sono allegati il parere del dirigente della struttura di assegnazione del dipendente e la richiesta di incarico del committente, nella quale sono esplicitati gli elementi di valutazione di cui al comma 2.
4. Il dirigente della struttura di assegnazione del dipendente acquisisce preliminarmente l’attestazione del rispetto del limite dei compensi dalla struttura competente in materia di attività extraimpiego.
5. I soggetti competenti alle valutazioni di cui al presente articolo possono richiedere ulteriori elementi di valutazione.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il direttore assume le proprie determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione e contestualmente trasmette gli atti alla struttura competente in materia di attività extraimpiego.
7. La domanda e i successivi atti sono presentati e trasmessi in via telematica per mezzo di procedura predisposta dall’amministrazione in conformità alle disposizioni previste dalla normativa statale e regionale in materia.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.