Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
Art. 28 ter
1. Ai fini dell’attuazione dei principi di cui all’articolo 28 bis la Regione sviluppa il ciclo di gestione della prestazione in maniera coerente con i contenuti, gli strumenti e il ciclo della programmazione strategica e finanziaria (38)regionale.
2. Costituiscono fasi del ciclo di gestione della prestazione:
a) la individuazione degli obiettivi, con l’articolazione dei risultati attesi e dei relativi indicatori;
b) l’assegnazione degli obiettivi al personale, in modo coerente con l’allocazione delle risorse;
c) il monitoraggio delle attività in corso di esercizio e l’attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) la misurazione e valutazione della qualità della prestazione;
e) l’applicazione di sistemi premianti;
f) la rendicontazione e la trasparenza dei risultati conseguiti.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.