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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

Art. 28 septies
- Sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa (articolo 20, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009 ) (42)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 12.

1. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione evidenzia la correlazione fra la qualità della prestazione organizzativa e quella individuale.
2. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa è finalizzato alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi organizzativi dell’ente e delle strutture organizzative in cui si articola, così come definiti nella programmazione (126)

Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 17.

della prestazione organizzativa.
3. Il sistema si basa sui seguenti criteri:
a) individuazione ex ante delle priorità e valutazione ex post degli obiettivi conseguiti, delle attività svolte e dei servizi offerti;
b) valutazione dell’efficienza dell’amministrazione nell’impiego delle risorse a disposizione;
c) individuazione e valutazione degli effetti dell’azione amministrativa, anche mediante l'apporto dei cittadini e degli altri utenti finali, relativamente al grado di soddisfazione circa la qualità dei servizi resi; (42)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 12.

d) comparabilità se definita in accordo con altre amministrazioni regionali.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.