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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

Art. 28 duodecies
Sistema premiante e fasce di merito (articolo 20, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009 )
1. Il sistema premiante connesso alla misurazione e valutazione della qualità della prestazione è finalizzato alla valorizzazione del merito attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi. Il sistema premiante valorizza:
a) il contributo dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell’ente;
b) il raggiungimento dei risultati connessi ad obiettivi individuali e di gruppo assegnati a ciascuno e ai comportamenti professionali messi in atto nello svolgimento del proprio ruolo.
2. L’attribuzione degli incentivi connessi al contributo di cui al comma 1, lettera a), nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata, è effettuata a seguito del raggiungimento dei risultati organizzativi, come definiti nella programmazione (128)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 19.

della prestazione organizzativa, in funzione dei diversi livelli di responsabilità e del ruolo esercitato all’interno dell’ente.
3. L’attribuzione degli incentivi connessi a quanto previsto al comma 1, lettera b), nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata, è operata collocando il personale dirigenziale e delle aree (129)

Parola così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 19.

in fasce di merito individuate in numero da tre a sette.
4. Una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla qualità della prestazione individuale è attribuita al personale dirigente e delle aree (129)

Parola così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 19.

che si colloca nella fascia di merito più alta.
5. Nel rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 4, il numero delle fasce, le quote di risorse da distribuire tra le fasce di merito e la quota massima di personale da collocare in ciascuna fascia sono determinate in sede di contrattazione con le rappresentanze sindacali.
7. L’OIV propone annualmente alla Giunta regionale le valutazioni del direttore generale, dell’avvocato generale e dei vertici amministrativi degli enti dipendenti. (16)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R, articolo 4.

7 bis. Ai fini dell’approvazione della relazione di cui all’articolo 28 sexies, l’OIV esprime annualmente alla Giunta regionale un parere sul conseguimento complessivo degli obiettivi organizzativi dell'Ente, delle strutture di vertice e degli enti dipendenti, come risultante dal monitoraggio finale condotto dalle competenti strutture. (17)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R, articolo 4.

7 ter. Il direttore generale formula la proposta di valutazione dei direttori ai sensi dell’articolo 19, comma 2 della l.r. 1/2009 con il supporto della struttura competente in materia di sistemi di valutazione della prestazione. (18)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R, articolo 4.

8. Con deliberazione della Giunta regionale, assunta ai sensi dell’articolo 15, comma 2 della l.r. 1/2009 , è determinato l’eventuale premio di risultato spettante al direttore generale, ai singoli direttori e all’avvocato generale, da corrispondersi in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Il suddetto premio di risultato non può essere superiore al 20 per cento della retribuzione annua spettante. (16)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R, articolo 4.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.