Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
Art. 27
Modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale (articolo 24, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009 ) (34)
1. I dipendenti che intendono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale presentano richiesta al direttore generale o al direttore della direzione di assegnazione. Il direttore, sentito il responsabile di settore, entro trenta giorni dalla presentazione, valuta la richiesta in relazione alle esigenze funzionali della struttura.
2. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è concessa per un periodo massimo di cinque anni, rinnovabile.
3. Nel caso in cui la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro sia finalizzata allo svolgimento di altra attività lavorativa, il direttore generale o il direttore effettua le verifiche di cui all'articolo 29 bis.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.