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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

Art. 5
1. Il bando di selezione definisce le modalità di svolgimento della prova scritta, che può consistere in un elaborato scritto, in un questionario a risposte sintetiche e/o in domande a risposta multipla, anche a carattere teorico-pratico, volte ad accertare anche le capacità ed attitudini e la professionalità dei candidati.
2. Per lo svolgimento della prova scritta è consentito il ricorso ad una ditta specializzata, cui può essere affidata la somministrazione delle prove, nonché, nei casi in cui la prova scritta si svolga sotto forma di domande a risposta multipla, la correzione delle medesime tramite sistemi automatizzati.
3. Per particolari professionalità il bando di selezione può prevedere lo svolgimento di prove attitudinali con la modalità dell’assessment center oppure può stabilire che la prova orale sia integrata o sostituita da prove attitudinali.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.