Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
Art. 3
Modalità di copertura dei posti con assunzione a tempo determinato (articolo 24, comma 2, lettere a) e b) (73), l.r. 1/2009 )
1. Le selezioni del personale da reclutare a tempo determinato sono effettuate secondo le seguenti modalità:
a) per il personale da reclutare nelle categorie A e B, mediante avviamento a selezione tramite servizi per l’impiego previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere in riferimento alla localizzazione territoriale delle sedi di servizio relative ad ambiti provinciali;
b) per il personale da reclutare nelle categorie C e D, mediante selezioni per titoli, per esami o per titoli ed esami (22), previo avviso pubblico, distinte per profili professionali ed eventualmente in riferimento alla localizzazione delle sedi di servizio relative ad ambiti provinciali.
2. Nelle selezioni per soli titoli di cui al comma 1, lettera b), l’amministrazione, ove sia richiesta una specifica professionalità (73) in relazione ai compiti da svolgere, può procedere alla preventiva verifica dell’idoneità dei candidati in ordine di graduatoria. La verifica dell’idoneità non comporta valutazione comparativa.
4. L’assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro dipendente da pubbliche amministrazioni o aziende private è subordinata alla presentazione delle relative dimissioni.
4 bis. La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, anche per effetto di una successione di contratti, risulta definita ai sensi dell'articolo 28, comma 4 ter della l.r. 1/2009, fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi in materia. (24)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.