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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

Art. 19
1. Il compenso base per i componenti effettivi e supplenti, i membri aggiunti e i segretari delle commissioni esaminatrici delle procedure selettive per titoli ed esami e per soli esami, esterni all’amministrazione regionale, è stabilito in euro 500,00.
2. Il compenso di cui al comma 1 è maggiorato dei seguenti importi:
a) fino a euro 500,00 per selezioni da 100 a 1.000 candidati ammessi;
b) fino a euro 1.000,00 per selezioni con oltre 1.000 candidati ammessi.
3. L’ammontare del compenso di cui al comma 1 è ulteriormente maggiorato nei seguenti casi:
a) fino a euro 500,00 nel caso di svolgimento di prova preselettiva;
b) fino a euro 500,00 per selezioni con alto livello di complessità in relazione alle modalità di espletamento delle singole prove concorsuali;
c) fino a euro 500,00 per la valutazione dei titoli.
4. Il compenso per i componenti effettivi e supplenti e il segretario delle commissioni esaminatrici delle selezioni per soli titoli, esterni all’amministrazione regionale, è stabilito in euro 300,00, maggiorato fino ad euro 500,00, qualora i candidati ammessi superino le 500 unità.
5. L’ammontare effettivo del compenso di cui ai commi 2, 3 e 4 è determinato dal dirigente competente in materia di reclutamento tenuto conto della complessità delle operazioni concorsuali e il compenso complessivo è corrisposto in proporzione alle sedute alle quali i componenti effettivi e supplenti, i membri aggiunti e il segretario hanno partecipato.
6. Qualora si renda necessaria la nomina di sottocommissioni ai sensi dell’articolo 16, i compensi di cui ai commi da 1 a 3 sono attribuiti ai componenti delle medesime con riferimento al numero dei candidati rispettivamente assegnati.
7. Ai componenti effettivi e supplenti, ai membri aggiunti e al segretario delle commissioni esaminatrici, interni all’amministrazione regionale, sono corrisposti i compensi di cui al presente articolo nel caso in cui svolgano l’incarico come attività extraimpiego remunerata.
8. Ai componenti e al segretario delle commissioni esaminatrici e delle eventuali sottocommissioni compete, in quanto spettante, il rimborso spese, con le modalità previste per i dipendenti regionali.
9. Ai componenti del comitato di vigilanza spetta un compenso di euro 50,00 per ogni giorno di presenza. Al componente con funzioni di coordinamento spetta un compenso di euro 200,00 per ogni giorno di presenza.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.