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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

Art. 15
1. Le commissioni esaminatrici delle selezioni sono nominate con decreto del dirigente competente in materia di reclutamento di personale (92)

Parole soppresse con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 9.

.
2. Le commissioni per la copertura di posti delle aree degli operatori e degli operatori esperti (120)

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 14.

sono composte da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vicepresidente. (93)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 9.

3. Le commissioni per la copertura di posti dell’area degli istruttori (120)

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 14.

o superiore sono composte da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vicepresidente.(93)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 9.

3 bis. Qualora per motivi di forza maggiore il presidente non possa essere presente ad una delle prove di esame, lo stesso è sostituito dal vicepresidente o da altro componente la commissione e in tal caso uno dei membri supplenti, di cui al comma 4, integra la commissione. (94)

Comma inserito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 9.

4. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì nominati un supplente per le commissioni relative ai posti delle aree degli operatori e degli operatori esperti (120)

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 14.

e due supplenti per le commissioni relative ai posti dell’area degli istruttori (120)

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 14.

o superiore (95)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 9.

. I supplenti devono essere in possesso dei medesimi requisiti professionali richiesti per i membri effettivi e partecipano alle sedute delle commissioni senza diritto di voto, salva l’ipotesi in cui sostituiscano, su indicazione del presidente della commissione, uno dei membri effettivi in caso di assenza o impedimento.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale inquadrato in area non inferiore a quella degli istruttori. (120)

. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 14.

In caso di assenza del segretario in una seduta di svolgimento di prove concorsuali per motivi di forza maggiore lo stesso è sostituito da uno dei membri supplenti su indicazione del presidente.
6. Per gli esami di lingua straniera e per materie speciali, le commissioni possono essere integrate da membri aggiunti, ivi compresi esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, che presenziano ai lavori della commissione solo durante lo svolgimento delle prove di esame nelle materie di competenza. (93)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 9.

7. La composizione delle commissioni esaminatrici è determinata in conformità alle disposizioni di cui all’Sito esternoarticolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
8. Salvo motivata impossibilità almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni esaminatrici è riservata alle donne.
9. I componenti della commissione esaminatrice che siano dipendenti pubblici non possono essere inquadrati in aree (121)

Parola così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 14.

inferiori a quella della selezione bandita.
10. I componenti delle commissioni, presa visione dell’elenco dei partecipanti, dichiarano sotto la propria responsabilità che non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legge per i componenti delle commissioni esaminatrici.
11. Qualora sia ritenuto necessario è costituito un comitato di vigilanza composto da dipendenti regionali che collabora con la commissione esaminatrice per gli adempimenti relativi allo svolgimento della prova scritta. Se il numero dei candidati ammessi superi le duecento unità, il dirigente competente in materia di reclutamento di personale può attribuire ad uno dei componenti il comitato di vigilanza funzioni di coordinamento del lavoro del comitato, sulla base delle disposizioni impartite dallo stesso dirigente.
12. Le commissioni per le selezioni a tempo determinato di cui all’articolo 6 sono composte da tre membri di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzione di vicepresidente. A tali commissioni si applicano le disposizioni contenute nei commi da 3 a 10.
13. La commissione costituita per i fini di cui all’articolo 24, comma 8, della l.r.1/2009 verifica il possesso dei requisiti attinenti al posto da coprire sulla base del curriculum del dipendente assegnato e eventualmente di un colloquio. La commissione è composta dal dirigente responsabile in materia di reclutamento del personale, dal dirigente responsabile della struttura cui afferisce il posto da coprire e da altro componente scelto dall’amministrazione.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.