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Regolamento 16 marzo 2010, n. 32/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 24 marzo 2010



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);


Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 11 febbraio 2010;


Visto il parere della direzione generale della Presidenza;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 201;


Visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 3 marzo 2010;


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 9 marzo 2010;


Visto l’ulteriore parere della direzione generale della Presidenza;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 318.


Considerato quanto segue:


1. al fine di rendere applicabile il reimpiego dei residui ligno cellulosici nel ciclo colturale, introdotto nella vigente legge forestale della Toscana dalla legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2009), è necessario prevedere le norme tecniche da rispettare nel suddetto reimpiego;


2. al fine di assicurare che il sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) venga utilizzato uniformemente su tutto il territorio regionale, è necessario che la Giunta regionale predisponga delle linee guida per l’applicazione del suddetto sistema;


3. al fine di superare le criticità di applicazione di alcune norme del regolamento, emerse durante questo primo decennio di vigenza, si apportano specifiche modifiche tecniche in materia di norme d’uso del bosco, in particolare in merito alle forme di trattamento dei boschi di neoformazione e di quelli cedui intensamente matricinati, ai contenuti dei piani di gestione e di taglio, ai tagli fitosanitari, all’utilizzo di macchine abbattitrici/allestitrici, alla raccolta del sughero, al calcolo dell’estensione delle tagliate;


4. al fine di semplificare il procedimento amministrativo, garantendo comunque la conoscibilità dell’intervento realizzato, si introduce lo strumento della comunicazione in materia di sugherete e di impianti di arboricoltura da legno;


si approva il presente regolamento:


Art. 1
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
1 bis. Le procedure e la modulistica di cui all'articolo 40 della l.r. 39/00 sono finalizzate all'utilizzo del sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) il cui utilizzo è obbligatorio ai sensi del comma 2 bis dello stesso articolo. A tal fine la Giunta regionale indica le necessarie norme tecniche per l'utilizzo del SIGAF. Il SIGAF fa parte ed è conforme alle disposizioni del sistema informativo regionale (SIR) di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).
”.
Art. 2
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
3 bis. Le comunicazioni di cui al presente titolo devono pervenire all’ente competente prima dell’inizio dei lavori.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
4. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate, senza oneri istruttori a carico del richiedente, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso, facendo salvi i diritti dei terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti.
”.
Art. 3
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
2 bis. Nel caso che l’intervento non abbia interessato l’intera superficie autorizzata o dichiarata, entro il 31 ottobre successivo alla scadenza della validità dell’autorizzazione o della dichiarazione, il richiedente comunica all’ente competente, l’indicazione sommaria dell’eventuale superficie che non è stata oggetto di intervento rispetto a quella autorizzata e dichiarata. In ogni caso entro il suddetto termine deve essere comunicato l'eventuale mancato inizio dei lavori.
”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 8 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
2 ter. Prima della scadenza dell’atto autorizzativo, l’interessato può effettuare una comunicazione di fine lavori che determina la cessazione della validità dell’atto stesso.
”.
Art. 4
1. Dopo il comma 9 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
9 bis. L’esenzione prevista dall’articolo 48, comma 5 della legge forestale, per i tagli effettuati su una superficie complessiva non superiore a 5 ettari per quinquennio, è calcolata con riferimento a gruppi di cinque anni silvani a partire dal 1° settembre 2010.
”.
2. Al comma 10 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “
soggette a dichiarazione
.” sono inserite le seguenti: “
La dichiarazione ha validità per l’anno silvano in cui viene presentata e per quello successivo. La dichiarazione è presentata all’ente nel cui territorio ricade il taglio boschivo. I tagli sono eseguiti in conformità a quanto previsto e autorizzato dal piano. L'ente competente può dettare prescrizioni integrative qualora dopo l'approvazione del piano siano intervenute sostanziali variazione delle condizioni dei luoghi.
”.
3. Al comma 12 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “
Per tutta la durata delle
operazioni di taglio
” sono inserite le seguenti: “
e di esbosco
”.
4. Al comma 13 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “
Sono liberamente esercitabili
” sono inserite le seguenti: “
dal proprietario o dal possessore della superficie boscata,
” e dopo le parole “
purché non comportino riduzione di superficie boscata
” sono inserite le seguenti “
e, per i tagli di cui alle lettere b), c) e d), lo stesso proprietario o possessore non risultino titolari di altro titolo abilitativo per un taglio boschivo in corso di validità nell’anno silvano,
”.
Art. 5
1. Il comma 3 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
3. La comunità montana nei territori di propria competenza e la provincia nei restanti territori, in relazione all`andamento climatico stagionale, possono prorogare o anticipare il periodo di taglio per un massimo di quindici giorni anche limitatamente al solo periodo di esbosco di cui all'articolo 14, comma 6 o per le fasce altimetriche di cui al comma 2.
”.
Art. 6
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
6 bis. Nel caso in cui il taglio venga effettuato con l'utilizzo delle macchine abbattitrici o abbattitrici/allestitrici devono essere preventivamente segnalate, in modo che siano facilmente visibili dall'operatore del mezzo, le piante da abbattere o quelle da rilasciare.
”.
Art. 7
1. Nel secondo periodo del comma 6 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
i successivi quarantacinque giorni
” sono sostituite dalle parole: “
la fine dell’anno silvano in corso
” e dopo la parola danneggiati è inserita la parola: “
significativamente
”.
2. Nel comma 7 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
nell’autorizzazione dall’ente
” sono sostituite dalle parole: “
negli atti autorizzativi dell`ente
”.
Art. 8
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
3 bis. L'ente competente può autorizzare la ceduazione dei boschi di neoformazione di età prevalente inferiore a cinquanta anni, quando le caratteristiche del soprassuolo o della stazione non sono ritenute idonee al governo all'altofusto e, in particolare, nei casi di cui all’ articolo 25, comma 2
.”.
Art. 9
1. Al comma 1 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo la parole “
per destinazione.
” sono inserite le seguenti: “So
no altresì soggetti alle norme relative ai boschi cedui gli imboschimenti che risultino espressamente realizzati con destinazione a cedui in base ad atti autorizzativi dell'ente competente, purché il taglio di ceduazione avvenga non oltre cinquanta anni dalla realizzazione dell’imboschimento stesso
.”.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole
“o intensamente matricinat
i” sono soppresse e dopo le parole “
in ogni caso
,” sono inserite le parole “
abbiano più di quaranta matricine ad ettaro rilasciate ai tagli precedenti l’ultimo e
”.
3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito la seguente:
b bis) “boschi intensamente matricinati”quelli che pur raggiungendo il valore di 220, calcolato con i criteri di cui al punto b), hanno una dotazione inferiore a quaranta matricine rilasciate ai tagli precedenti all'ultimo, fermo restando che, in ogni caso, l`area di insidenza delle chiome delle matricine non superi il 70 per cento della superficie;
”.
Art. 10
1.
tagliata stessa
e localizzate nell’ambito territoriale dell’ente competente
2.
3.
prescritte dal comma 7
previste al comma 6
Art. 11
1. Il comma 2 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
2. Nei boschi puri o misti a prevalenza di castagno è ammessa una densità minima di trenta matricine per ettaro.
2. Al comma 3 dell’articolo 22 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
di specie quercine, faggio e castagno
” sono sostituite dalle parole “
delle specie di cui al comma 4
”.
Art. 12
1. Nella rubrica dell’articolo 24 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
composti o intensamente
” sono sostituite dalle parole “
composti e intensamente
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
2bis. Nei cedui intensamente matricinati la densità minima di matricine dopo il taglio deve essere di almeno cento per ettaro, scelte con i criteri indicati all’articolo 22, comma 4 per i cedui semplici.
”.
Art. 13
1. Al comma 2 dell’articolo 25 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
soprassuolo e della stazione
” sono state sostituite dalle seguenti “
soprassuolo o della stazione
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
2 bis. Nei cedui trattati a sterzo invecchiati il taglio di ceduazione è inoltre possibile solo con il medesimo trattamento e a condizione che sulle ceppaie siano distinguibili polloni di almeno due classi di età in buono stato vegetativo.
”.
Art. 14
1. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
legge forestale
;” sono sostituite dalle seguenti: “
legge forestale e degli imboschimenti di cui all’articolo 19, comma 1.
”.
Art. 15
1. Il comma 4 dell’articolo 32 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
4. Il periodo di rinnovazione, cioé il periodo intercorrente tra il primo taglio di sementazione ed il taglio finale di sgombero, è fissato a seconda della composizione del soprassuolo e dell’andamento della rinnovazione. In tale periodo possono essere autorizzati un massimo di due tagli secondari atti a favorire lo sviluppo o l’ulteriore insediamento della rinnovazione.
”.
Art. 16
1. Nel comma 2 dell’articolo 39 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
ad altissima, alta e media tensione
” sono sostitute dalle parole “
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1
”.
Art. 17
1. Al comma 1 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
della comunità montana per i territori di propria competenza o della provincia per i restanti territori
” sono sostituite dalle parole “
dell’ente competente di cui all’articolo 6, comma1
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
della comunità montana per i territori di propria competenza o della provincia per i restanti territori
” sono sostituite dalle parole “
dell’ente competente di cui all’articolo 6, comma 1
3. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003, dopo la parola “
stazionali
.” sono inserite le seguenti: “
Per ciascuna particella o sottoparticella sono indicati i riferimenti catastali;
”.
4. Alla lettera d) del comma 5 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo la parola “
anno
” è inserita la parola “
silvano
”.
5. Al comma 5 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
f bis) il riepilogo, con evidenziate le motivazioni selvicolturali e le valutazioni di natura idrogeologica e ambientale, in apposita tabella che elenchi le particelle interessate:
1) dagli interventi in deroga ai sensi del comma 7;
2) dai tagli boschivi per i quali il presente regolamento prevede l’autorizzazione quando effettuati in assenza di piano di gestione o di taglio;
3) dai tagli boschivi che prevedono la rinnovazione artificiale del soprassuolo.
6. Alla lettera a) del comma 6 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003, dopo la parola“
stazionali.
” sono inserite le seguenti: “
Per ciascuna particella o sottoparticella sono indicati i riferimenti catastali;
7. Alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003, dopo la parola “
anno
” è inserita la parola “
silvano
”.
8. Al comma 6 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
d bis) il riepilogo, con evidenziate le motivazioni selvicolturali e le valutazioni di natura idrogeologica e ambientale, in apposita tabella che elenchi le particelle interessate:
1) dagli interventi in deroga ai sensi del comma 7;
2) dai tagli boschivi per i quali il presente regolamento prevede l’autorizzazione quando effettuati in assenza di piano di gestione o di taglio;
3) dai tagli boschivi che prevedono la rinnovazione artificiale del soprassuolo.
”.
9. Al comma 7 dell’articolo 44 d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “
all’articolo 37, comma 3
” sono inserite le seguenti “
e gli obblighi di rinnovazione del soprassuolo a seguito di taglio boschivo
”.
10. Il comma 8 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
8. Agli interventi previsti nei piani di gestione o dei tagli si applicano le norme relative alle cauzioni a garanzia di cui all'articolo 4. La costituzione dei depositi a garanzia è effettuata prima dell'inizio dei singoli interventi e la documentazione probatoria deve essere inviata all'ente competente unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 10.
11. Il comma 9 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
9. Nei casi in cui non sia stato possibile rispettare il programma dei tagli per ciascuna annualità è consentita, per l’esecuzione del taglio, la presentazione della dichiarazione di taglio di cui all’articolo 10, comma 10 nelle due annualità silvane successive rispetto a quella prevista purché, con l’eventuale accorpamento delle superfici di taglio previste in annualità diverse, non siano superati i limiti d’estensione dei tagli disposti dall’articolo 20, comma 1 e dall’articolo 37, comma 3.
”.
Art. 18
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 45 del d.p.g.r. 48/R/2003 la parola “
strada
” è sostituita dalla parola “
tracciato
”.
Art. 19
1. Il comma 3 dell’articolo 46 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
3. L'apertura di nuove piste temporanee di esbosco è autorizzabile con larghezza massima di 3 metri con tolleranza del 20 per cento e altezza delle scarpate mediamente non superiore a 1 metro. Nel caso di pendenze del terreno superiori al 40 per cento è autorizzabile un’altezza delle scarpate mediamente non superiore a 1,5 metri.
”.
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 46 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
7 bis. La realizzazione delle strisce di penetrazione, necessarie per l'utilizzo delle macchine abbattitrici o abbattitrici/allestitrici, è soggetta ad autorizzazione salvo quanto previsto dal comma 7 ter.
”.
3. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 46 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
7 ter. Nelle fustaie pure o a prevalenza di pino marittimo, d’Aleppo, nero e laricio, di cipressi esotici e di chamaecyparis, nei casi in cui sia autorizzato o consentito il taglio della vegetazione esistente sulla striscia e non vi sia necessità di altro intervento, il transito non è soggetto ad alcun atto abilitativo a condizione che sia effettuato su strisce di penetrazione della larghezza massima di metri 5 intervallate mediamente da una distanza minima di 15 metri. Le strisce di penetrazione devono essere poste ad una distanza minima di 10 metri dal margine del bosco. In tutti i casi le eventuali ceppaie di latifoglie poste sulle strisce di transito dovranno essere protette con ramaglia dal transito dei mezzi e riceppate prima dell'inizio della stagione vegetativa.
”.
4. Al comma 9 dell’articolo 46 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “
dell’area considerata
.” sono inserite le seguenti: “
L’ente competente ha facoltà di chiedere la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione degli interventi di cui al presente comma qualora la mancata realizzazione dei suddetti interventi possa comportare un danno significativo all’assetto idrogeologico dell’area.
”.
Art. 20
1. Al comma 8 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “
circolari applicative
” sono inserite le seguenti: “
e quanto disposto al comma 8 bis
”.
2. Dopo il comma 8 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
8 bis. Gli interventi che comportano il prelievo di oltre il 30 per cento di piante arboree del soprassuolo originario, potendo incidere sulle forme di trattamento e di governo e sulla conservazione del soprassuolo forestale, sono soggetti ad autorizzazione fatti salvi quelli che per la loro natura ed intensità risultino soggetti alle procedure semplificate previste dal presente regolamento.
”.
Art. 21
1. Al comma 3 dell’articolo 52 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo la parola “
autorizzazione.
” sono inserite le seguenti: “
L'ente competente può chiedere la predisposizione di un piano di coltura e la costituzione di deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e delle cure colturali ivi previste.
”.
Art. 22
1. Al comma 3 dell’articolo 53 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo la parola “
autorizzazione.
” sono inserite le seguenti: “
L'ente competente può chiedere la predisposizione di un piano di coltura e la costituzione di deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e delle cure
colturali ivi previste.
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 53 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
della legge forestale.
” sono sostituite dalle parole “
della legge forestale ed è soggetta a comunicazione
”.
Art. 23
1. Il comma 1 dell’articolo 54 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
1. La realizzazione e l’espianto di un impianto di arboricoltura da legno sono soggetti a comunicazione all’ente competente fatte salve le altre autorizzazioni di legge eventualmente necessarie per la specifica tipologia dell’intervento previsto.
”.
Art. 24
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
4 bis. Sono liberamente esercitabili il taglio delle piante morte e gli interventi di potatura eseguiti in conformità alle prescrizioni dell’articolo 16.
”.
Art. 25
- Inserimento della sezione III bis nel capo III del d.p.g.r. 48/R/2003
1. Dopo la sezione III del capo III del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserita la seguente: “
Sezione III bis - Residui ligno-cellulosici
Art. 26
1. Dopo l’articolo 57 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
Art. 57 bis
Reimpiego nel ciclo colturale dei residui ligno-cellulosici
1. Il rilascio, la triturazione e l'abbruciamento in loco dei residui ligno-cellulosici provenienti dai tagli boschivi o da altri interventi agroforestali è consentito ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 15 e quelle di salvaguardia antincendio del capo IV del titolo II, le operazioni di cui al comma 1 sono consentite a condizione che:
a) le operazioni riguardino esclusivamente i residui ligno-cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura o da altri interventi agricoli e forestali;
b) il rilascio, la triturazione, l'abbruciamento siano effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione del materiale ligno-cellulosico;
c) il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso di triturazione e i 5 centimetri nel caso di ceneri. La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego.
Art. 27
1. Al comma 2 dell’articolo 60 del d.p.g.r. 48/3/2003 le parole “
comma 3 lettera a)” sono sostituite dalle parole “comma 5 lettera a)
”.
Art. 28
1. Al comma 6 dell’articolo 66 del d.p.g.r. 43/R/2003 dopo le parole “
degli abbruciamenti
” sono inserite le parole “
in particolare
”.
Art. 29
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 68 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserita la seguente:
c bis) attività di formazione ed addestramento per la prevenzione e la lotta attiva degli incendi boschivi.
”.
Art. 30
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 71 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
4 bis. Gli enti di cui all’articolo 6, comma 1 sono competenti in merito al rimboschimento compensativo di cui all’articolo 81 anche nei casi di cui al comma 4, lettera b).
”.
Art. 31
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 72 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
7 bis. Nel caso che l’intervento non abbia interessato l’intera superficie autorizzata o dichiarata, entro sessanta giorni dalla scadenza della validità dell’autorizzazione o della dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, il richiedente comunica all’ente competente l’indicazione sommaria degli eventuali interventi non effettuati rispetto a quelli autorizzati o dichiarati. In ogni caso entro il suddetto termine deve essere comunicato l'eventuale mancato inizio dei lavori.
”.
2. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 72 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
7 ter. Prima della scadenza dell’atto autorizzativo, l’interessato può effettuare una comunicazione di fine lavori che determina la cessazione della validità dell’atto stesso.
Art. 32
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 77 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano esclusivamente ai materiali di risulta relativi ad interventi che non rientrano nel campo di applicazione della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili).
Art. 33
1. Al comma 4 dell’articolo dell’articolo 81 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
legge forestale.
” sono sostituite dalle seguenti: “
legge forestale, nonché da interventi di ripristino ambientale finale dell’area oggetto di trasformazione realizzati ai sensi della normativa vigente.
”.
2. Al comma 6 dell’articolo 81 del d.p.g.r. 43/R72003 le parole “
60 euro
” sono sostituite dalle seguenti: “
150 euro
”.
Art. 34
1. Al comma 1 dell’articolo 84 del d.p.g.r. 48/R/2003 la parola “
vincolati
” è sostituita dalla parola “
saldi
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 84 del d.p.g.r. 48/R/2003 è abrogato.
Art. 35
1. Al comma 11 dell’articolo 86 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
consentito o effettuato previa dichiarazione
” sono sostituite dalle seguenti “
autorizzato ai sensi del comma 2,
”.
2. Al comma 12 dell’articolo 86 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
Ai sensi dell’articolo 65, comma 3 della legge forestale,
“ sono soppresse.
Art. 36
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 88 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
1 bis. Non rientrano nelle ordinarie lavorazioni agrarie quelle che modificano il profilo longitudinale del terreno tramite movimentazione dello stesso eseguita con escavatori, pale meccaniche o apripista.
”.
Art. 37
1. Al comma 3 dell’articolo 92 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
comma 3
” sono sostituite dalle seguenti “
comma 2
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 92 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
"
4. Nei terreni non boscati e non saldi ai sensi dell’articolo 82 comma 1, sono consentiti l’espianto, il rimboschimento e la piantagione di piante forestali od agricole, purché effettuati con metodi di lavorazione e sistemazione del terreno non soggetti a preventiva autorizzazione o dichiarazione. E’ fatta salva l'eventuale acquisizione dell'autorizzazione per il vincolo paesaggistico per gli interventi da attuare nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico.
”.
Art. 38
1. Al comma 1 dell’articolo 98 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “
dei terreni vincolati.
” sono inserite le seguenti: “
Sono consentiti gli interventi interni ad edifici esistenti che non comportano variazioni dell’involucro edilizio.
”.
Art. 39
1. Al comma 8 dell’articolo 100 del d.p.g.r. 43/R/2003 dopo la parola “
territor
i” è inserita la parola “
non
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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