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Regolamento 16 marzo 2010, n. 32/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 24 marzo 2010

Art. 4
1. Dopo il comma 9 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
9 bis. L’esenzione prevista dall’articolo 48, comma 5 della legge forestale, per i tagli effettuati su una superficie complessiva non superiore a 5 ettari per quinquennio, è calcolata con riferimento a gruppi di cinque anni silvani a partire dal 1° settembre 2010.
”.
2. Al comma 10 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “
soggette a dichiarazione
.” sono inserite le seguenti: “
La dichiarazione ha validità per l’anno silvano in cui viene presentata e per quello successivo. La dichiarazione è presentata all’ente nel cui territorio ricade il taglio boschivo. I tagli sono eseguiti in conformità a quanto previsto e autorizzato dal piano. L'ente competente può dettare prescrizioni integrative qualora dopo l'approvazione del piano siano intervenute sostanziali variazione delle condizioni dei luoghi.
”.
3. Al comma 12 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “
Per tutta la durata delle
operazioni di taglio
” sono inserite le seguenti: “
e di esbosco
”.
4. Al comma 13 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “
Sono liberamente esercitabili
” sono inserite le seguenti: “
dal proprietario o dal possessore della superficie boscata,
” e dopo le parole “
purché non comportino riduzione di superficie boscata
” sono inserite le seguenti “
e, per i tagli di cui alle lettere b), c) e d), lo stesso proprietario o possessore non risultino titolari di altro titolo abilitativo per un taglio boschivo in corso di validità nell’anno silvano,
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.