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Regolamento 16 marzo 2010, n. 32/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 24 marzo 2010

Art. 31
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 72 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
7 bis. Nel caso che l’intervento non abbia interessato l’intera superficie autorizzata o dichiarata, entro sessanta giorni dalla scadenza della validità dell’autorizzazione o della dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, il richiedente comunica all’ente competente l’indicazione sommaria degli eventuali interventi non effettuati rispetto a quelli autorizzati o dichiarati. In ogni caso entro il suddetto termine deve essere comunicato l'eventuale mancato inizio dei lavori.
”.
2. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 72 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
7 ter. Prima della scadenza dell’atto autorizzativo, l’interessato può effettuare una comunicazione di fine lavori che determina la cessazione della validità dell’atto stesso.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.