Regolamento 16 marzo 2010, n. 32/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 24 marzo 2010
Art. 31
- Modifica all’articolo 72 del d.p.g.r. 48/R/2003
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 72 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
“
7 bis. Nel caso che l’intervento non abbia interessato l’intera superficie autorizzata o dichiarata, entro sessanta giorni dalla scadenza della validità dell’autorizzazione o della dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, il richiedente comunica all’ente competente l’indicazione sommaria degli eventuali interventi non effettuati rispetto a quelli autorizzati o dichiarati. In ogni caso entro il suddetto termine deve essere comunicato l'eventuale mancato inizio dei lavori.
”.2. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 72 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
“
7 ter. Prima della scadenza dell’atto autorizzativo, l’interessato può effettuare una comunicazione di fine lavori che determina la cessazione della validità dell’atto stesso.
”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.