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Regolamento 16 marzo 2010, n. 32/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 24 marzo 2010

Art. 26
1. Dopo l’articolo 57 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
Art. 57 bis
Reimpiego nel ciclo colturale dei residui ligno-cellulosici
1. Il rilascio, la triturazione e l'abbruciamento in loco dei residui ligno-cellulosici provenienti dai tagli boschivi o da altri interventi agroforestali è consentito ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 15 e quelle di salvaguardia antincendio del capo IV del titolo II, le operazioni di cui al comma 1 sono consentite a condizione che:
a) le operazioni riguardino esclusivamente i residui ligno-cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura o da altri interventi agricoli e forestali;
b) il rilascio, la triturazione, l'abbruciamento siano effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione del materiale ligno-cellulosico;
c) il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso di triturazione e i 5 centimetri nel caso di ceneri. La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.