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Regolamento 16 marzo 2010, n. 32/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 24 marzo 2010

Art. 19
1. Il comma 3 dell’articolo 46 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
3. L'apertura di nuove piste temporanee di esbosco è autorizzabile con larghezza massima di 3 metri con tolleranza del 20 per cento e altezza delle scarpate mediamente non superiore a 1 metro. Nel caso di pendenze del terreno superiori al 40 per cento è autorizzabile un’altezza delle scarpate mediamente non superiore a 1,5 metri.
”.
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 46 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
7 bis. La realizzazione delle strisce di penetrazione, necessarie per l'utilizzo delle macchine abbattitrici o abbattitrici/allestitrici, è soggetta ad autorizzazione salvo quanto previsto dal comma 7 ter.
”.
3. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 46 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:
7 ter. Nelle fustaie pure o a prevalenza di pino marittimo, d’Aleppo, nero e laricio, di cipressi esotici e di chamaecyparis, nei casi in cui sia autorizzato o consentito il taglio della vegetazione esistente sulla striscia e non vi sia necessità di altro intervento, il transito non è soggetto ad alcun atto abilitativo a condizione che sia effettuato su strisce di penetrazione della larghezza massima di metri 5 intervallate mediamente da una distanza minima di 15 metri. Le strisce di penetrazione devono essere poste ad una distanza minima di 10 metri dal margine del bosco. In tutti i casi le eventuali ceppaie di latifoglie poste sulle strisce di transito dovranno essere protette con ramaglia dal transito dei mezzi e riceppate prima dell'inizio della stagione vegetativa.
”.
4. Al comma 9 dell’articolo 46 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “
dell’area considerata
.” sono inserite le seguenti: “
L’ente competente ha facoltà di chiedere la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione degli interventi di cui al presente comma qualora la mancata realizzazione dei suddetti interventi possa comportare un danno significativo all’assetto idrogeologico dell’area.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.