Menù di navigazione

Regolamento 16 marzo 2010, n. 32/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 24 marzo 2010

Art. 17
1. Al comma 1 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
della comunità montana per i territori di propria competenza o della provincia per i restanti territori
” sono sostituite dalle parole “
dell’ente competente di cui all’articolo 6, comma1
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “
della comunità montana per i territori di propria competenza o della provincia per i restanti territori
” sono sostituite dalle parole “
dell’ente competente di cui all’articolo 6, comma 1
3. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003, dopo la parola “
stazionali
.” sono inserite le seguenti: “
Per ciascuna particella o sottoparticella sono indicati i riferimenti catastali;
”.
4. Alla lettera d) del comma 5 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo la parola “
anno
” è inserita la parola “
silvano
”.
5. Al comma 5 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
f bis) il riepilogo, con evidenziate le motivazioni selvicolturali e le valutazioni di natura idrogeologica e ambientale, in apposita tabella che elenchi le particelle interessate:
1) dagli interventi in deroga ai sensi del comma 7;
2) dai tagli boschivi per i quali il presente regolamento prevede l’autorizzazione quando effettuati in assenza di piano di gestione o di taglio;
3) dai tagli boschivi che prevedono la rinnovazione artificiale del soprassuolo.
6. Alla lettera a) del comma 6 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003, dopo la parola“
stazionali.
” sono inserite le seguenti: “
Per ciascuna particella o sottoparticella sono indicati i riferimenti catastali;
7. Alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003, dopo la parola “
anno
” è inserita la parola “
silvano
”.
8. Al comma 6 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
d bis) il riepilogo, con evidenziate le motivazioni selvicolturali e le valutazioni di natura idrogeologica e ambientale, in apposita tabella che elenchi le particelle interessate:
1) dagli interventi in deroga ai sensi del comma 7;
2) dai tagli boschivi per i quali il presente regolamento prevede l’autorizzazione quando effettuati in assenza di piano di gestione o di taglio;
3) dai tagli boschivi che prevedono la rinnovazione artificiale del soprassuolo.
”.
9. Al comma 7 dell’articolo 44 d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “
all’articolo 37, comma 3
” sono inserite le seguenti “
e gli obblighi di rinnovazione del soprassuolo a seguito di taglio boschivo
”.
10. Il comma 8 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
8. Agli interventi previsti nei piani di gestione o dei tagli si applicano le norme relative alle cauzioni a garanzia di cui all'articolo 4. La costituzione dei depositi a garanzia è effettuata prima dell'inizio dei singoli interventi e la documentazione probatoria deve essere inviata all'ente competente unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 10.
11. Il comma 9 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:
9. Nei casi in cui non sia stato possibile rispettare il programma dei tagli per ciascuna annualità è consentita, per l’esecuzione del taglio, la presentazione della dichiarazione di taglio di cui all’articolo 10, comma 10 nelle due annualità silvane successive rispetto a quella prevista purché, con l’eventuale accorpamento delle superfici di taglio previste in annualità diverse, non siano superati i limiti d’estensione dei tagli disposti dall’articolo 20, comma 1 e dall’articolo 37, comma 3.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.