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Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO

Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma 6, della Costituzione ;

Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto;


Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), e in particolare l’articolo 5;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 26 novembre 2009;


Visto il parere della direzione generale della presidenza di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;


Vista la deliberazione della Giunta regionale del 25 gennaio 2010, n. 57;


Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 3 febbraio 2010;


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 gennaio 2010;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 205;


Considerato quanto segue:


1. La l. r. 8/2006 detta disposizioni, in particolare inerenti ai requisiti strutturali delle piscine ed ai requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque, che necessitano di una dettagliata specificazione a livello regolamentare.


2. L’accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 (Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico- sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio) contiene numerose disposizioni di dettaglio che necessitano di essere trasfuse in norme giuridiche anche di rango regolamentare per acquisire effettiva cogenza nell’ordinamento: esse riguardano la classificazione tipologica delle piscine e delle vasche, il personale preposto alla gestione delle piscine, l’effettuazione dei controlli interni ed esterni, i requisiti delle acque, i requisiti igienico-sanitari degli impianti.


3. Oltre alle norme in materia di requisiti strutturali delle piscine e di requisiti igienico- sanitari delle acque, una compiuta regolamentazione della materia rende estremamente opportuna anche una disciplina della qualificazione e della formazione professionale del personale addetto alla gestione delle piscine; a tal proposito, l’accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 stabilisce, riguardo al personale addetto alla gestione delle piscine, che “le relative figure professionali sono individuate dalle Regioni” (punto 4.1).


4. L’esigenza di una disciplina esaustiva della materia rende necessario dettare anche una disposizione in merito agli adempimenti amministrativi per avviare l’esercizio dell’impianto, con particolare riferimento alla documentazione che deve essere presentata dal richiedente.


5. La l. r. 8/2006 prevede che l’Azienda unità sanitaria locale possa concedere una deroga a determinati parametri chimici dell’acqua di approvvigionamento delle piscine; il regolamento disciplina nel dettaglio le modalità di richiesta di tale deroga da parte del responsabile della piscina, con l’indicazione della documentazione che deve essere presentata.


6. Per le piscine attualmente esistenti ed in esercizio, la l. r. 8/2006 prevede una disciplina derogatoria con la possibilità di richiedere deroghe definitive all’ottemperanza ai requisiti strutturali ed igienico-sanitari delle piscine, qualora l’adeguamento ai requisiti stessi risulti tecnicamente impossibile; il regolamento specifica nel dettaglio i requisiti per i quali il responsabile della piscina può richiedere tale deroga.


7. Per quanto concerne gli obblighi formativi del personale che già svolge attività di gestione delle piscine, è opportuna la previsione di percorsi formativi ridotti e il riconoscimento delle competenze tecniche già acquisite.


Si approva il presente regolamento



Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 4.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 6.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 10.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 11.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 12.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 14.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 15.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 17.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 20.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 23.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 24.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 25.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 28.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 29.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 30.

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Allegato inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.