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Art. 5
- Processi informativi (Articoli 10, comma 1 e 11, comma 1, lettera d), l.r. 82/2009 )
1. I comuni entro due anni dall'approvazione del regolamento trasmettono alla Regione gli elenchi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 82/2009 , aggiornati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
2. La giunta regionale disciplina con propria deliberazione le modalità tecniche di trasmissione e di aggiornamento continuo delle informazioni di cui al comma 1, in coerenza con l'articolo 3, comma 3 della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) nonché con quanto previsto dalla legge regionale 5 ottobre 2009 n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).
3. La giunta regionale, al fine di valutare l'attuazione del sistema dell'accreditamento sociale integrato, può individuare con propria deliberazione le ulteriori informazioni che i comuni sono tenuti a trasmettere alla regione nonché le modalità attuative dei relativi processi informativi, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 41 della l.r. 41/2005 .

Note del Redattore:

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Questo regolamento sarà abrogato, a far data dall’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 3, comma 5, della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 86/R, art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.