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Art. 4
- Titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati (Articolo 11, comma 1, lettera b), l.r. 82/2009 )
1. I titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati, costituiscono il controvalore di una somma utilizzabile per l'acquisto di specifiche prestazioni erogate da soggetti accreditati e inseriti negli elenchi comunali di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 82/2009 .
2. I titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati sono concessi dal comune e dalla azienda unità sanitaria locale, su richiesta degli interessati, sulla base del percorso assistenziale personalizzato, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 41/05 e dell'articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza), nonché nel rispetto della disciplina sull'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).
3. I titoli per l'acquisto sono vincolati alle prestazioni previste nel progetto individuale di intervento e non sono cedibili a terzi.
4. I beneficiari dei titoli di acquisto dei servizi sociali integrati utilizzano i titoli presso il fornitore prescelto, il quale richiede all'ente concedente il corrispettivo del valore del relativo titolo di acquisto.
5. Il comune o l' azienda unità sanitaria locale, sulla base di specifici accordi, possono erogare titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati, comprensivi sia del corrispettivo sanitario che sociale del servizio, sulla base dell'articolo 49 della l.r. 41/2005 .

Note del Redattore:

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Questo regolamento sarà abrogato, a far data dall’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 3, comma 5, della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 86/R, art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.