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Art. 3
- Indicatori per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti (Articolo 11, comma 1, lettera c), l.r.82/2009 )
1. Le strutture accreditate di cui all’articolo 2, comma 1, effettuano la valutazione dell’attività svolta e dei risultati raggiunti secondo gli indicatori previsti nell’allegato D al presente regolamento.
2. I soggetti accreditati di cui all’articolo 2, comma 2, effettuano la valutazione dell’attività svolta e dei risultati raggiunti secondo gli indicatori previsti nell’allegato E al presente regolamento.
3. I soggetti accreditati di cui all’articolo 2, comma 3, effettuano la valutazione dell’attività svolta e dei risultati raggiunti secondo gli indicatori previsti nell’allegato F al presente regolamento.

Note del Redattore:

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Questo regolamento sarà abrogato, a far data dall’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 3, comma 5, della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 86/R, art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.