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Art. 2
- Requisiti per l'accreditamento (Articolo 11, comma 1, lettera a), l.r. 82/2009 )
1. Le strutture pubbliche e private, autorizzate al funzionamento, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per essere accreditate, devono possedere i requisiti generali e specifici indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell’allegato A al presente regolamento.
2. I soggetti pubblici e privati che erogano servizi di assistenza domiciliare, compresi gli enti e gli organismi a carattere non lucrativo e gli operatori individuali, per essere accreditati, devono possedere i requisiti generali e specifici indicati, per ciascuna tipologia di erogatore e di servizio, nell’allegato B al presente regolamento.
3. I soggetti pubblici e privati che erogano altri servizi di assistenza alla persona, per essere accreditati, devono possedere i requisiti indicati nell’allegato C al presente regolamento.

Note del Redattore:

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Questo regolamento sarà abrogato, a far data dall’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 3, comma 5, della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 86/R, art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.