Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
SEZIONE II
- REQUISITI IGIENICO - SANITARI E MICROCLIMATICI DEGLI IMPIANTI
Art. 41
- Requisiti termoigrometrici e di ventilazione (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione delle piscine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), la temperatura dell'aria non è inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca. L'umidità relativa dell'aria non supera in nessun caso il valore limite del 70 per cento.
2. La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dagli utenti non supera il valore di 10 centimetri al secondo, e il ricambio di aria esterna è pari ad almeno 20 metri cubi all’ora per metro quadrato di vasca.
3. Nelle altre zone destinate agli utenti, quali spogliatoi e servizi igienici, la temperatura dell’aria non è inferiore a 20 gradi centigradi, assicurando un ricambio dell’aria non inferiore a 4 volumi all’ora.
Art. 42
- Requisiti illuminotecnici (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione l’illuminazione è prevalentemente di tipo naturale, eventualmente integrata con luce artificiale al fine di assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza degli utenti ed il controllo da parte del personale. In ogni caso il livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d’acqua non è in nessun punto inferiore a 150 lux.
2. Nelle altre zone destinate agli utenti, quali spogliatoi e servizi igienici, l’illuminazione artificiale assicura un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici. In tutti gli ambienti illuminati naturalmente è assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.
3. E’ previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l’impianto di illuminazione di emergenza.
Art. 43
- Requisiti acustici (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione delle piscine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), il tempo di riverberazione non è in nessun punto superiore a 1,6 secondi.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.