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Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010

SEZIONE V
- AREA DESTINATA AGLI IMPIANTI TECNICI
Art. 23
- Definizione (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. L’area destinata agli impianti tecnici comprende la centrale idrica e gli impianti per il trattamento dell’acqua, la centrale termica, gli impianti di produzione dell’acqua calda per usi sanitari, le attrezzature e i materiali per la pulizia e la disinfezione, gli impianti elettrici e telefonici, gli impianti antincendio, gli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell’aria, gli impianti di comunicazione interna, gli impianti di smaltimento delle acque, gli impianti di depurazione e gli impianti di sicurezza e di allarme.
2. Tutti gli impianti ed i relativi accessi sono conformi alle norme UNI 10637, nonché facilmente identificabili attraverso segnaletiche che ne indichino la funzione. La loro collocazione permette un agevole svolgimento delle funzioni di sorveglianza e di manutenzione.
Art. 24
- Circolazione dell’acqua nelle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Le canalizzazioni di immissione e di ripresa dell’acqua nelle vasche sono predisposte in modo tale che in ogni parte della vasca l’acqua venga di continuo riciclata e non si creino zone di ristagno.
2. La temperatura dell’acqua è uniforme all’interno di tutta la vasca. I prodotti disinfettanti e gli altri additivi vengono uniformemente distribuiti nella massa d’acqua, in quantità tali da assicurare all’acqua stessa i requisiti richiesti dal capo III sezione I del presente regolamento.
3. In nessun caso l’acqua di immissione può essere introdotta in vasca senza aver prima subito il necessario trattamento. Almeno il 50 per cento della portata di ricircolo deve fluire in modo continuo ed uniforme attraverso i sistemi di tracimazione. Durante le operazioni di pulizia della vasca deve potersi realizzare la commutazione del flusso delle acque reflue verso il previsto sistema di smaltimento.
Art. 25
1. L’acqua di ogni vasca viene fatta ricircolare completamente nell’impianto di trattamento rispettando i tempi massimi relativi alle specifiche categorie di vasche come indicato dalle norme UNI 10637; per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 possono essere utilizzate procedure di autocontrollo che garantiscano il mantenimento di tutti i requisiti fisici, chimici e microbiologici dell’acqua in vasca.
2. Deve essere installato un conta ore di portata alle pompe di ricircolo con registrazione giornaliera o qualsiasi altra idonea strumentazione per verificare il rispetto dei parametri sopra indicati.
Art. 26
1. Nelle vasche viene immessa con frequenza quotidiana e con uniforme continuità, una quantità d’acqua di reintegro/rinnovo come previsto dalla norma UNI 10637.
2. Il responsabile delle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006, che non adotta la norma UNI 10637 di cui al comma 1, stabilisce i criteri di autocontrollo sulla base di analisi chimiche e microbiologiche che dimostrano nel tempo di apertura stagionale e/o annuale, il mantenimento di tutti i parametri previsti dall’Allegato A del presente regolamento. Tali criteri dovranno essere esibiti all’organo di vigilanza insieme alle analisi chimiche e microbiologiche che ne comprovano il mantenimento.
3. Le vasche vengono svuotate completamente per una adeguata pulizia e sanificazione delle superfici e per la manutenzione strutturale almeno una volta all’anno, e comunque all’ inizio di ogni apertura stagionale. Sulla tubazione di mandata dell’acqua di reintegro di ogni vasca viene installato un contatore totalizzatore.
Art. 27
- Locali contenenti le attrezzature e le sostanze per il trattamento dell’acqua (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. La sezione che accoglie le apparecchiature e le sostanze destinate al trattamento dell’acqua è funzionalmente divisa nei due seguenti settori:
a) un settore destinato alle apparecchiature per il trattamento dell’acqua;
b) un settore destinato all’installazione dei contenitori e delle relative apparecchiature di dosaggio delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti e degli altri additivi.
2. Tali settori sono dotati di idonea aerazione e sono separati dalla centrale termica, conformemente a quanto prescritto dalla normativa antincendio e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 28
- Alimentazione delle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Le acque di ricircolo (17)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 15.

possono essere trattate in un unico impianto a condizione che ogni vasca possieda il proprio dispositivo di alimentazione dell’acqua e che l’apporto di disinfettante corrisponda ai fabbisogni delle singole vasche.
2. Sono installati appositi dispositivi per l’agevole controllo delle portate per ogni singola vasca; al fine di consentire il prelievo di campioni di acqua per le analisi, sono installati rubinetti metallici facilmente accessibili e identificati, posti sulla tubatura dell’acqua di approvvigionamento e sulla tubatura dell’acqua di immissione in vasca a valle degli impianti di trattamento.
3. In condizioni di normale esercizio dell’attività è vietato il dosaggio dei prodotti chimici per il trattamento delle acque direttamente in vasca.
Art. 29
- Vasca di compenso (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. La vasca di compenso è un sistema di accumulo destinato a contenere l’acqua di vasca proveniente dal bordo sfioratore.
2. Il volume della vasca di compenso è sufficiente a contenere il volume spostato dal numero massimo dei bagnanti presenti nella vasca, il volume dell’acqua necessaria al lavaggio in controcorrente di almeno un filtro e il volume minimo necessario dell’acqua per la corretta aspirazione delle pompe.
3. La vasca di compenso è:
a) accessibile per operazioni di manutenzione, lavaggio e disinfezione;
b) completamente svuotabile;
c) dotata di scarico per il troppo pieno;
d) dotata di superfici facilmente lavabili.
Art. 30
- Prefiltri (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. A monte delle pompe sono installati prefiltri facilmente ispezionabili e quotidianamente pulibili costituiti da un involucro contenente un cestello asportabile con maglia a fori di adeguate dimensioni. Uno stesso prefiltro può essere utilizzato per più filtri.
Art. 31
1. Il numero dei filtri in funzione è commisurato alle dimensioni ed alle caratteristiche dell’impianto; essi hanno idonee caratteristiche operative e sono conformi alle vigenti norme tecniche.
2. Ogni unità filtrante viene rigenerata quando la perdita di carico del filtro eccede di 30 kilo Pascal rispetto alla perdita del carico del filtro pulito. In ogni caso l’operazione di rigenerazione viene eseguita per ogni unità filtrante, quando l’impianto è in esercizio, almeno una volta ogni quattro giorni. L’acqua di risciacquo viene scaricata in conformità alle vigenti norme sulla tutela delle acque dall' inquinamento.
3. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006, la rigenerazione viene eseguita in regime di autocontrollo, riportato nel documento di valutazione del rischio e nel registro degli interventi di manutenzione di cui all'articolo 49.
Art. 32
1. Il numero delle pompe di circolazione in servizio è pari a quello dei filtri. Possono essere comunque installate pompe supplementari predisposte per una rapida attivazione ed atte a garantire un’adeguata potenza non inferiore alla capacità di servizio delle pompe principali. Nel caso non siano previste pompe supplementari rapidamente attivabili, deve essere negato ai bagnanti l’accesso alla vasca natatoria, fino al ripristino del regolare funzionamento dell’impianto.
Art. 33
- Riscaldamento (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. L’acqua filtrata, ove necessario, viene convogliata alle apparecchiature di riscaldamento quali scambiatori di calore, diffusori di vapore o altra apparecchiatura idonea.
2. La regolazione della temperatura dell’acqua in vasca è automatizzata. Non è consentito immettere vapore direttamente nell’acqua in vasca.
Art. 34
- Sostanze ed apparecchiature da utilizzare per il trattamento dell’acqua di immissione in vasca (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. L’impiego delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti, dei correttori di PH e delle sostanze antialghe è disciplinato nell’allegato C al presente regolamento.
2. Per il trattamento dell’acqua di immissione in vasca può essere consentito l’uso di altre sostanze e/o apparecchiature che devono possedere comunque le specifiche autorizzazioni ministeriali.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 4.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 6.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 10.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 11.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 12.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 14.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 15.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 17.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 20.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 23.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 24.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 25.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 28.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 29.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 30.

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Allegato inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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