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Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010

SEZIONE IV
- AREA DESTINATA AI SERVIZI
Art. 15
- Requisiti igienici e strutturali (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. L'area destinata ai servizi è accessibile ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai portatori di handicap. Le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b), della l.r. 8/2006 sono assoggettate all'applicazione della normativa statale per l'abbattimento delle barriere architettoniche prevista per le attività ricettive nelle quali sono inserite.(10)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 9.

2. I pavimenti dei servizi sono realizzati con materiali impermeabili, resistenti all’azione dei comuni disinfettanti, antisdrucciolevoli e facilmente pulibili. Le pareti sono protette per un’altezza di almeno 2 metri con materiali impermeabili, facilmente pulibili e resistenti all’azione dei comuni disinfettanti.
3. Sono vietate sporgenze e spigoli vivi che possano costituire pericolo per l’incolumità degli utenti.
4. Tutte le vetrate sono realizzate con vetri di sicurezza o altro materiale che in caso di rottura non produca danno alle persone. La presenza di tali vetrate è opportunamente evidenziata.
Art. 16
- Spogliatoi e deposito abiti (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), della l.r. 8/2006 , gli spogliatoi sono distinti per genere e divisi in due settori proporzionati, considerando una uguale presenza di uomini e donne. I locali adibiti a spogliatoio garantiscono la massima igienicità e possono essere di tipo a rotazione e/o di tipo collettivo.
2. La superficie destinata a spogliatoio è determinata sulla base del numero massimo di bagnanti di cui all’articolo 13. Il rapporto tra la superficie degli spogliatoi e il numero dei bagnanti non deve essere inferiore a una persona ogni 0,5 metri quadrati (11)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 10.

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3. Negli spogliatoi è previsto un numero di cabine singole pari al 4 per cento del numero massimo di bagnanti, di cui una, all’interno di ciascun settore, attrezzata e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.
4. Nei complessi attrezzati anche per l’esercizio di attività diverse da quelle di balneazione, è possibile prevedere servizi comuni a condizione che i percorsi che conducono alle zone in cui si svolgono tali attività e i sistemi di accesso alle vasche siano separati e che ciò avvenga sempre attraverso presidi igienici.
5. Le cabine spogliatoio hanno pareti verticali distaccate dal pavimento per un’ altezza non inferiore a 20 centimetri al fine di assicurare una facile pulizia anche con l’uso di idranti. Il pavimento, rivestito con materiali impermeabili e antisdrucciolevoli, è fornito di griglie di scarico in grado di smaltire rapidamente le acque di lavaggio. Le cabine hanno dimensioni minime pari a 1 metro quadrato con un lato di lunghezza minima di 90 centimetri.
6. Il numero di posti per il deposito degli abiti è pari al numero massimo dei bagnanti. Qualora per il deposito degli abiti vengano utilizzati appositi armadietti, essi sono dotati di griglie di aerazione e sono sollevati dal pavimento per un’altezza non inferiore a 20 centimetri per permettere una facile pulizia. In alternativa, gli abiti possono essere collocati in appositi locali.
6 bis. Gli spogliatoi devono essere dotati di asciugacapelli in numero almeno pari alle docce. (12)

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 10.

7. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006 , per lo spogliatoio ed il deposito degli abiti possono essere utilizzati gli spazi della struttura principale in cui la piscina è inserita.
Art. 17
- Docce (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della l.r. 8/2006 , le docce sono divise in due settori distinti per genere. Il numero delle docce viene definito sulla base del numero massimo dei bagnanti di cui all’articolo 13 e comunque in ragione di almeno una ogni 10 bagnanti per le piscine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) e almeno una ogni 15 bagnanti per le piscine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a). In ogni caso sono previste almeno due docce per gli uomini e due per le donne. Almeno una delle docce deve essere chiudibile, ed una attrezzata e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, all’interno di ciascun settore.
2. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 , è utilizzabile almeno una doccia nelle immediate adiacenze della piscina. Ciascuna doccia è comunque dotata almeno di un asciugacapelli.
Art. 18
- Servizi igienici (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della l.r. 8/2006 i servizi igienici sono divisi in due settori distinti per genere. Le apparecchiature igienico sanitarie sono commisurate in base al numero massimo di bagnanti di cui all’articolo 13.
2. I gabinetti sono proporzionati in ragione di almeno uno ogni trenta bagnanti equamente suddivisi per genere. In ogni caso devono essere previsti almeno due gabinetti per uomini e due per le donne di cui uno accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, all’interno di ciascun settore.
3. I lavabi sono proporzionati in ogni settore in numero pari almeno a quello dei gabinetti e devono essere dotati di erogatori di sapone e di sistemi per l’asciugatura delle mani.
4. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006 possono essere utilizzati i servizi igienici della struttura principale in cui la piscina è inserita.
Art. 19
1. Allo scopo di salvaguardare le condizioni igieniche del percorso nella zona a piedi nudi, l’accesso dei bagnanti a tale zona avviene attraverso un passaggio obbligato lungo il quale va disposta una vasca lava piedi, alimentata in modo continuo con acqua contenente una soluzione disinfettante che può essere immessa in vasca anche con un sistema automatico che si attiva al passaggio del bagnante, ed una doccia, in modo da garantire l’adeguata pulizia del bagnante. In presenza di solarium nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione, i presidi igienici, doccia e trattamento lava piedi, devono essere installati in posizione che ne garantisca l’utilizzo prima dell’ingresso in vasca, affinché sia garantito il percorso a piedi nudi fino alla vasca.
2. La vasca lava piedi di cui al comma 1 è realizzata dimensionalmente e strutturalmente in modo tale da consentire l’immersione completa dei piedi, comprese le calzature aperte, nella soluzione disinfettante. Essa ha inoltre un battente di almeno 15 centimetri ed una lunghezza minima di 1 metro e 50 centimetri; in alternativa possono essere installate all'altezza di 15 centimetri dal pavimento e per una lunghezza minima di 1 metro e 50 centimetri su ambedue i lati delle pareti che compongono il passaggio obbligato, una serie di docce con soluzione disinfettante, con sistema automatico che eroga una soluzione disinfettante al passaggio dei bagnanti.
La vasca lava piedi è accessibile a coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, anche mediante l’utilizzo di apposita sedia a ruote.
3. Per l’accesso in carrozzina di soggetti con capacità motoria ridotta o impedita, possono essere utilizzati percorsi alternativi dedicati ad uso esclusivo, che salvaguardano l’igiene.
4. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della lr 8/2006, in alternativa al passaggio obbligatorio tramite la vasca lavapiedi, possono essere utilizzati all'interno dell'area della piscina sistemi di trattamento dei piedi che garantiscono comunque un’adeguata pulizia e disinfezione, presenti all’interno dell’area della piscina e facilmente accessibili. L’obbligo di utilizzo da parte degli utenti dei presidi igienici, doccia e trattamento lava piedi, deve essere evidenziato nel regolamento interno della piscina di cui all’articolo 49. L’ubicazione del presidio igienico deve essere indicato da apposita segnaletica.
Art. 20
- Deposito degli attrezzi (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Il locale per il deposito degli attrezzi da usare in vasca è agevolmente accessibile dallo spazio destinato alle attività natatorie e di balneazione. In alternativa, possono essere utilizzati appositi contenitori.
Art. 21
1. Le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), della l.r. 8/2006 sono dotate di un presidio di primo soccorso ad uso esclusivo degli utenti; tale ambiente ha le seguenti caratteristiche:
a) una superficie non inferiore a 9 metri quadrati con lato minore non inferiore a 2 metri e 50 centimetri;
b) una sufficiente aerazione ed illuminazione;
c) una agevole accessibilità dall’area destinata alle attività natatorie e di balneazione;
d) una via di comunicazione con l’esterno in zona facilmente accessibile ai mezzi di emergenza sanitaria.
2. Inoltre il presidio di cui al comma 1 possiede le seguenti caratteristiche:
a) pavimento lavabile e disinfettabile;
b) pareti lavabili e disinfettabili fino ad un’altezza di 2 metri;
c) lavello con acqua calda e fredda, asciugamani monouso e distributore di sapone liquido.
3. All’interno del presidio di primo soccorso sono presenti le seguenti attrezzature:
a) un lettino medico;
b) una barella a cucchiaio o telo rigido;
c) una cassetta portatile di pronto soccorso, contenente i dispositivi medici di primo impiego, in corso di validità e conformi al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, elencati nell’Allegato E;
d) la disponibilità di un sistema per attivare chiamate di emergenza sanitaria.
4. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b), della l.r. 8/2006, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 bis, della l.r. 8/2006, il presidio di primo soccorso può essere realizzato utilizzando uno spazio al coperto, anche ad uso non esclusivo, agevolmente accessibile, in cui poter effettuare manovre di primo soccorso in condizioni di igiene e rispetto della privacy, e dove sia presente la cassetta portatile di pronto soccorso, conforme al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, di cui all'Allegato E.
Art. 22
- Locali destinati al personale della piscina (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Per il personale della piscina sono riservati appositi spogliatoi e servizi igienici. Almeno uno dei servizi igienici è attrezzato e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea.
2. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 il personale della piscina può avvalersi degli spogliatoi e dei servizi igienici utilizzati dal personale della struttura principale in cui la piscina è inserita.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 4.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 6.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 10.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 11.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 12.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 14.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 15.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 17.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 20.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 23.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 24.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 25.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 28.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 29.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 30.

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Allegato inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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