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Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010

SEZIONE III
- AREA DESTINATA ALLE ATTIVITA’ NATATORIE E DI BALNEAZIONE
Art. 4
- Tipologia delle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. In base alla loro utilizzazione e ai fini del presente regolamento sono individuati i seguenti tipi di vasche:
a) le vasche per nuotatori possiedono i requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni alle quali è destinata la piscina secondo quanto previsto per le piscine agonistiche cui si applicano le norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA);
b) le vasche per tuffi ed attività subacquee possiedono i requisiti che consentono l’esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni alle quali è destinata la piscina nel rispetto delle norme vigenti della Federazione Italiana Nuoto (FIN), della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), e delle Federazioni per le attività subacquee (FIPSAS e FIAS);
c) le vasche ricreative e di addestramento al nuoto possiedono i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco, la balneazione e le attività formative ed educative propedeutiche all'esercizio delle attività natatorie;
d) le vasche ricreative attrezzate sono caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature quali acqua-scivoli, sistemi di formazione di onde, fondi e/o pareti mobili;
e) le vasche per i bambini possiedono i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per la balneazione dei bambini. La profondità massima non è superiore a 60 centimetri;
f) le vasche polifunzionali possiedono le caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o possiedono comunque requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi.
Art. 5
- Morfologia delle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. L’insieme delle vasche e degli spazi perimetrali intorno ad esse costituiscono l’area destinata alle attività natatorie e di balneazione.
2. La conformazione planimetrica delle vasche garantisce la sicurezza dei bagnanti e consente comunque un agevole controllo visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza. Essa deve inoltre assicurare una completa, uniforme e continua circolazione dell’acqua in tutte le parti del bacino.
3. Le pareti delle vasche hanno caratteristiche costruttive tali da non costituire pericolo per la sicurezza dei bagnanti.
4. Nelle zone con profondità uniforme fino a 1 metro e 80 centimetri la pendenza del fondo non supera il limite del 8 per cento.
Art. 6
- Altezza del vano contenente la vasca (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Per le piscine di cui all’articolo 2 comma 1 lettere b), c) e d), l’altezza del vano contenente la vasca, misurata dal bordo della vasca stessa, è non inferiore in ogni suo punto a 3 metri e 50 centimetri. Qualora sia presente un trampolino, la distanza tra questo e il soffitto è non inferiore a 5 metri.
Art. 7
1. L’acqua di tracimazione è costituita dalla portata di acqua dovuta al ricircolo, al reintegro e, nelle piscine scoperte, ai fattori naturali, ad esclusione della portata di acqua dipendente dalle variazioni di livello dovute alla presenza dei bagnanti.
2. Tutte le vasche sono fornite di sistemi di ripresa superficiale dell’acqua di tracimazione costituiti da bordi sfioratori perimetrali e/o da skimmer incassati nelle pareti al livello della superficie dell’acqua della vasca, come indicato dalle norme UNI 10637. I sistemi di ripresa superficiale e i sistemi di ripresa immersi sono comunque realizzati nel rispetto delle vigenti norme tecniche UNI 10637 e UNI EN 13451.
3. Nelle vasche di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), gli skimmer non vengono installati nelle pareti di virata.
4. Il sistema di ripresa con bordi sfioratori, siano essi incassati nelle pareti verticali che sul bordo orizzontale della vasca, è obbligatorio per le vasche delle piscine di cui:
a) all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1) e numero 3) della l.r. 8/2006, di qualsiasi dimensione;
b) all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006, oltre 100 mq;
c) all’articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 8/2006, oltre 150 mq.
5. Per le piscine con sistema di ripresa a bordi sfioratori può essere utilizzata una vasca di compenso al fine di ridurre al minimo il consumo di acqua. I bordi sfioratori e le vasche di compenso sono rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da consentirne una facile pulizia.
6. L'impiego di skimmer è consentito solamente:
a) nelle vasche delle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 di superficie pari o inferiore a 100 metri quadrati;
b) nelle vasche delle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 8/2006 di superficie pari o inferiore a 150 metri quadrati;
c) per le piscine esistenti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1 bis, della l.r. 8/2006, indipendentemente dalla misura, dal tipo e classificazione, il cui impianto mantiene i parametri in vasca nei limiti previsti dall' Allegato A.
Art. 8
1. Qualora il dislivello tra il bordo della vasca ed il fondo superi 60 centimetri, l’ausilio di accesso all’acqua è costituito da una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca. Le scalette sono munite di mancorrenti e sono rigidamente fissate alla struttura della vasca. La realizzazione di scale e gradini sono realizzati nel rispetto delle norme tecniche UNI EN 13451-2.
2. Per le piscine di cui all’articolo 3 comma 1, lettera a), numero 1) e numero 3) della l.r. 8/2006, sono previsti idonei ausili di accesso ed uscita dall’acqua di carattere strutturale con servizi di assistenza, per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.
Art. 9
1. Sia il fondo che le pareti della vasca sono di colore chiaro, rifiniti con materiale impermeabile e resistente all’azione dei comuni disinfettanti.
2. Tutte le pavimentazioni percorribili a piedi nudi garantiscono una sufficiente presa al piede anche in presenza di acqua con un coefficiente antisdrucciolo rispondente alla classe “C” della norma DIN 51097.
3. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b), esistenti ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 1 bis, della l.r. 8/2006, il responsabile della piscina in fase di autocontrollo valuta ed adotta accorgimenti, ricorrendo anche all’uso di appositi materiali, al fine di avere le pavimentazioni percorribili a piede nudo con una sufficiente presa del piede anche in presenza di acqua.
Art. 10
- Marcature e separatori di corsia (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Sul bordo della vasca sono apposte marcature indicanti i valori minimi e massimi della profondità. Inoltre sono evidenziate a mezzo di marcatura le perimetrazioni in corrispondenza delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo. All'accesso al piano vasca devono essere apposte le segnalazioni sulla profondità della vasca. (5)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 5.

2. Gli ancoraggi per i separatori di corsia o qualsiasi altro elemento di fissaggio sono incassati nelle pareti della vasca in modo da non presentare rischi per i bagnanti.
3. Ai fini della sicurezza dei bagnanti la larghezza di fessure o il diametro di forature nelle pareti della vasca o dei suoi componenti, che non siano adeguatamente protette, devono seguire le indicazioni della normativa UNI EN 13451-2. (6)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 5.

Art. 11
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 4 bis, della l.r. 8/2006, lungo il perimetro di ciascuna vasca sono realizzate banchine di idonea larghezza non inferiore a 1 metro e 50 centimetri rivestite con materiale antisdrucciolevole, che siano facilmente lavabili e disinfettabili per garantire la sicurezza dei bagnanti e il corretto svolgimento delle attività.
2. In ogni caso la distanza minima di ostacoli fissi dal bordo vasca è non inferiore a 1 metro e 50 centimetri.
3. L’area di bordo vasca è inoltre realizzata in piano con le seguenti caratteristiche:
a) pendenza non superiore al 3 per cento verso l’esterno;
b) superficie complessiva non inferiore al 50 per cento di quella della vasca.
4. Le acque di pulizia della banchina devono essere raccolte ed allontanate per essere smaltite correttamente.
5. Le vasche delle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), di cui alla l.r. 8/2006 con superficie pari o inferiore a 100 metri quadrati possono essere realizzate anche in forme diverse che prevedono alcuni bordi vasca non accessibili; deve comunque essere garantito un agevole accesso alla vasca stessa, anche in relazione al primo soccorso.
Art. 12
- Delimitazione dell'area di insediamento della piscina (8)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 7.

1. L’area di insediamento della piscina comprende la vasca, gli spazi perimetrali di cui all’articolo 11, e gli spazi destinati alla sosta e relax bagnanti. Ai sensi dell’articolo 12, comma 6, della lr 8/2006, per impedire il transito incontrollato di adulti e bambini deve essere delimitata l’area o parte di questa che comprenda comunque la vasca, da un elemento di separazione di altezza non inferiore a 1 metro.
2. Nell’area di insediamento della piscina l’accesso alla zona percorribile a piedi nudi, costituita dalla banchina perimetrale e da camminamenti ed altre superfici pavimentate in materiale antisdrucciolo, deve essere garantito attraverso un presidio igienico nelle modalità previste dall’articolo 19.
3. Nel caso siano previste vie dedicate esclusivamente all’uscita dei bagnanti dall’area destinata alle attività natatorie e di balneazione, esse non sono percorribili per l’ingresso dei bagnanti.
Art. 13
- Numero massimo dei bagnanti (Art.5 l.r. 8/2006 )
1. Nelle vasche di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), il numero massimo dei bagnanti presenti contemporaneamente nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione è definito dal rapporto di un bagnante ogni 2 metri quadrati di specchio d’acqua.
2. Nelle vasche di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), e in quelle di cui alla lettera c) adibite al nuoto libero con corsie o nelle quali si svolgano corsi di nuoto, il numero massimo dei bagnanti presenti contemporaneamente nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione è definito dal rapporto di un bagnante ogni 5 metri quadrati di specchio d’acqua.
3. Durante le gare di nuoto, il numero massimo di bagnanti presenti contemporaneamente nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione può essere aumentato del 50 per cento.
Art. 14
1. In rapporto al numero massimo dei bagnanti, in adiacenza del bordo vasca sono posti a disposizione, per un loro pronto impiego, salvagenti regolamentari dotati di fune di recupero.
2. Al bordo di ogni piscina devono essere disponibili:
a) 1 salvagente se la capienza della vasca è inferiore a 25 bagnanti;
b) 2 salvagenti se la capienza della vasca è superiore a 25 bagnanti e inferiore a 50;
c) 3 salvagenti se la capienza della vasca è superiore a 50 bagnanti e inferiore a 100;
d) un ulteriore salvagente qualora la capienza della vasca superi di 50 bagnanti la capienza massima di cui alla lettera c).

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 4.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 6.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 10.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 11.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 12.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 14.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 15.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 17.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 20.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 23.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 24.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 25.

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Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 28.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 29.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 30.

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Allegato inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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