Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
CAPO VII
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 51
- Deroga ai requisiti delle piscine (Art. 19 l.r. 8/2006 )
1. Per le piscine di cui all'articolo 19, commi 1 e 1 bis, della l.r. 8/2006, è prevista una deroga definitiva ai soli requisiti sotto contemplati, ai sensi dell’articolo 19, comma 3 e comma 4, della l.r. 8/2006:
a) articolo 5, comma 4;
b) articolo 6;
c) articolo 8, comma 1, limitatamente al rispetto dei requisiti tecnici delle scalette e dei gradini;
d) articolo 9, comma 1, limitatamente al colore dei materiali;
e) articolo 11, commi 1, 2, 3;
f) articolo 16, commi 3 e 5;
g) articolo 21, comma 1, lettere a) e d);
2. Per le piscine di cui al comma 1, in cui le vasche siano approvvigionate ai sensi dell’articolo 46, comma 1, è inoltre prevista una deroga definitiva anche ai seguenti requisiti:
a) articolo 25;
b) articolo 26 commi 1 e 2.
Art. 51 bis
- Attuazione dell'articolo 5, comma 1 bis, della l.r. 8/2006 (34)
1. L’adempimento delle prescrizioni impartite dalle aziende unità sanitarie locali in merito al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 8/2006, esclude l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 18, comma 3, della l.r. n. 8 del 2006, ad eccezione dei requisiti di cui all'articolo 47, comma 6 e 48.
Art. 52
- Norma transitoria
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, già svolgono le funzioni di cui all’articolo 47, comma 1, lettere a) e c) presentano al comune competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in cui attestano lo svolgimento in atto della relativa attività e ne specificano il periodo di inizio.
3. I soggetti di cui al comma 1 effettuano percorsi formativi di durata inferiore rispetto ai corsi di formazione di cui all’articolo 47, comma 6, secondo le modalità indicate nella deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 47, comma 7.
Note del Redattore: