Menù di navigazione

Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010

CAPO III
- REQUISITI DELLE ACQUE E REQUISITI IGIENICO- SANITARI E MICROCLIMATICIDEGLI IMPIANTI
SEZIONE I
- REQUISITI FISICI, CHIMICO- FISICI E MICROBIOLOGICI DELLE ACQUE
Art. 36
- Requisiti fisici, chimico - fisici e microbiologici dell’acqua di approvvigionamento (21)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 19.

1. L’acqua di approvvigionamento possiede caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche conformi alla legislazione vigente concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
2. Qualora l’acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, il responsabile della piscina, prima dell’attivazione di un nuovo impianto, provvede ad effettuare un’analisi per la determinazione della potabilità dell’acqua, che comprenda i parametri dell’analisi di verifica di cui all’allegato D.
3. Qualora uno o più dei parametri dell’allegato D superi i valori di parametro di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), si applica l’articolo 37.
4. Il responsabile della piscina provvede ad effettuare controlli di conformità sull’acqua di approvvigionamento, se non di provenienza diretta da acquedotto pubblico, che comprendano le analisi di monitoraggio e di verifica di cui all’ allegato D, con una cadenza almeno semestrale per gli impianti ad apertura annuale. Per gli impianti stagionali tali controlli di conformità vengono effettuati almeno una volta nel mese antecedente l’apertura. Il campionamento delle analisi può essere effettuato dopo il trattamento di potabilizzazione e prima che l’acqua di approvvigionamento entri nell’impianto natatorio in esercizio.
5. Nell’ambito delle procedure di autocontrollo e comunque nel caso in cui si verifichino situazioni straordinarie che possano alterare, modificare e inquinare l’acqua di approvvigionamento, il responsabile della piscina che ne venga a conoscenza è tenuto ad effettuare gli accertamenti e le analisi di verifica dell’acqua di approvvigionamento comprendenti ulteriori parametri rispetto a quelli indicati dall’allegato D, comunicando gli esiti e le misure adottate all’Azienda USL e al comune competente. Per gli impianti stagionali che utilizzano acqua di approvvigionamento non proveniente da pubblico acquedotto per il solo riempimento delle vasche prima dell’apertura stagionale, il trattamento di potabilizzazione deve essere effettuato nei trenta giorni antecedenti l’apertura stagionale, anche utilizzando i sistemi di filtrazione e disinfezione propri dell’impianto.
6. L’Azienda USL può richiedere l’analisi di ulteriori parametri ad integrazione dell’analisi di verifica e/o monitoraggio, motivati in ragione delle caratteristiche idriche e di conformazione del territorio, delle caratteristiche tecniche dell’ impianto di potabilizzazione e della tipologia e struttura dell’impianto natatorio.
Art. 37
- Deroga ai parametri chimici e chimico- fisici dell’acqua di approvvigionamento non proveniente da pubblico acquedotto (Art. 9 l.r. 8/2006 )
1. Il responsabile della piscina richiede senza ritardo all’Azienda USL competente per territorio la concessione di una specifica deroga ai parametri dell’acqua di approvvigionamento ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della l.r. 8/2006 , nei seguenti casi:
qualora uno o più dei parametri dell’allegato D al presente regolamento superi i valori di parametro di cui all’allegato 1, Sito esternoparte C, del d.lgs. 31/2001 , l’Azienda USL può concedere la deroga stabilendo un nuovo valore di parametro, la durata della deroga ed eventuali prescrizioni;
qualora uno o più dei parametri dell’allegato D al presente regolamento superi i valori di parametro di cui all’allegato 1, parte B, Sito esternodel d.lgs. 31/2001 , l’Azienda USL può concedere la deroga già stabilita dalla Regione per le acque destinate al consumo umano, confermando il nuovo valore di parametro per lo specifico territorio individuato, con l’indicazione della durata della deroga ed eventuali prescrizioni.
2. La richiesta di deroga di cui al comma 1 è corredata dalla seguente documentazione:
a) descrizione della tipologia dell’impianto natatorio, con l’indicazione del titolo abilitativo di cui all’articolo 50;
b) copia dell’analisi di laboratorio dell’acqua di approvvigionamento da cui si evince il parametro o i parametri oggetto della richiesta di deroga e le indicazioni relative dell’acqua, nonché copia della precedente analisi di laboratorio;
c) copia dell’analisi di laboratorio dell’acqua di immissione in vasca;
d) copia dell’analisi di verifica e monitoraggio dell’acqua di approvvigionamento;
e) copia delle analisi dell’acqua contenuta in vasca effettuate a partire dal mese precedente fino alla data dell’analisi di laboratorio dell’acqua di approvvigionamento di cui alla lettera a);
f) indicazione di eventuali impianti di trattamento dell’acqua di approvvigionamento.
3. L’Azienda USL, a seguito della richiesta di deroga di cui al comma 1, può, in caso di necessità, richiedere eventuali integrazioni o effettuare prelievi di campioni a carico del responsabile della piscina.
4. Il procedimento per la concessione della deroga ai parametri dell'acqua di approvvigionamento si conclude entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1.(22)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 20.

Art. 38
- Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell’acqua di immissione in vasca (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. L’acqua di immissione in vasca possiede i requisiti di cui all’allegato A al presente regolamento.
2. Il controllo dell’acqua di immissione in vasca viene effettuato, a cura del responsabile della piscina, ogniqualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o per sopraggiunte circostanze straordinarie.
Art. 39
- Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell’acqua contenuta in vasca (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. L’acqua contenuta in vasca possiede, in ogni punto della vasca, i requisiti di cui all’allegato A al presente regolamento.
2. Il controllo dell’acqua contenuta in vasca viene effettuato a cura del responsabile della piscina secondo le indicazioni di cui all’allegato B al presente regolamento, e comunque ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o per sopraggiunte circostanze straordinarie.
2 bis. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), la frequenza dei controlli interni dei parametri di cui all'allegato B è effettuata sulla base di procedure stabilite nell'ambito della valutazione dei rischi ed in attuazione del piano di autocontrollo, idonei comunque a garantire condizioni igieniche conformi dell'acqua in vasca; gli impianti ad apertura stagionale devono comunque prevedere almeno un controllo di tutti i parametri previsti dall'allegato A con analisi di laboratorio, da effettuarsi nei 30 giorni antecedenti l'apertura. (23)

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R, art. 21.

Art. 40
- Punti di controllo (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Per l’acqua di approvvigionamento il campione viene prelevato da apposito rubinetto metallico posto sul tubo di adduzione anche a valle dell’impianto di potabilizzazione.
2. Per l’acqua di immissione in vasca il campione viene prelevato da apposito rubinetto metallico posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento.
3. Per l’acqua contenuta in vasca il campione viene prelevato in qualsiasi punto all’interno della vasca.
SEZIONE II
- REQUISITI IGIENICO - SANITARI E MICROCLIMATICI DEGLI IMPIANTI
Art. 41
- Requisiti termoigrometrici e di ventilazione (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione delle piscine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), la temperatura dell'aria non è inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca. L'umidità relativa dell'aria non supera in nessun caso il valore limite del 70 per cento.
2. La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dagli utenti non supera il valore di 10 centimetri al secondo, e il ricambio di aria esterna è pari ad almeno 20 metri cubi all’ora per metro quadrato di vasca.
3. Nelle altre zone destinate agli utenti, quali spogliatoi e servizi igienici, la temperatura dell’aria non è inferiore a 20 gradi centigradi, assicurando un ricambio dell’aria non inferiore a 4 volumi all’ora.
Art. 42
- Requisiti illuminotecnici (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione l’illuminazione è prevalentemente di tipo naturale, eventualmente integrata con luce artificiale al fine di assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza degli utenti ed il controllo da parte del personale. In ogni caso il livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d’acqua non è in nessun punto inferiore a 150 lux.
2. Nelle altre zone destinate agli utenti, quali spogliatoi e servizi igienici, l’illuminazione artificiale assicura un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici. In tutti gli ambienti illuminati naturalmente è assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.
3. E’ previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l’impianto di illuminazione di emergenza.
Art. 43
- Requisiti acustici (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione delle piscine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), il tempo di riverberazione non è in nessun punto superiore a 1,6 secondi.
SEZIONE III
- IMPATTO AMBIENTALE
Art. 44
- Adozione di sistemi a basso impatto ambientale (Art. 9 l.r. 8/2006 )
1. La costruzione, la gestione e la manutenzione delle piscine avviene nel rispetto dei principi di qualità ambientale.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, sono adottati appositi interventi ed accorgimenti finalizzati:
a) al risparmio idrico, anche tramite la previsione del riutilizzo compatibile delle acque di rifiuto;
b) al risparmio energetico, anche tramite l’adozione di sistemi a basso consumo e/o utilizzo di energie rinnovabili;
c) alla riduzione della produzione di rifiuti e all’agevolazione della raccolta differenziata.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato inserito con d.p.g.r. 13 maggio 2015, n. 54/R , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.