Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
CAPO I
- AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1
- Ambito di applicazione (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. La Regione, in attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n.8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), disciplina i seguenti oggetti al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine ad uso natatorio e ricreativo:
a) i requisiti strutturali, gestionali, tecnici ed igienico- ambientali delle piscine e il limite massimo degli utenti ammessi nell’impianto;
b) i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca;
c) le modalità di esercizio dell’attività di vigilanza ed i controlli;
d) la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni;
e) le deroghe ai parametri chimici per l’acqua di approvvigionamento;
f) le deroghe ai requisiti tecnici delle piscine per l’impossibilità tecnica di adeguamento;
g) gli adempimenti amministrativi per l’avvio dell’attività delle piscine.
2. Il presente regolamento non si applica alle piscine destinate ad usi curativi, riabilitativi, termali e di estetica (1) .
Note del Redattore: