Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 6
- Altezza del vano contenente la vasca (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Per le piscine di cui all’articolo 2 comma 1 lettere b), c) e d), l’altezza del vano contenente la vasca, misurata dal bordo della vasca stessa, è non inferiore in ogni suo punto a 3 metri e 50 centimetri. Qualora sia presente un trampolino, la distanza tra questo e il soffitto è non inferiore a 5 metri.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.