Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 26
- Reintegri e rinnovi dell’acqua (16)
1. Nelle vasche viene immessa con frequenza quotidiana e con uniforme continuità, una quantità d’acqua di reintegro/rinnovo come previsto dalla norma UNI 10637.
2. Il responsabile delle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006, che non adotta la norma UNI 10637 di cui al comma 1, stabilisce i criteri di autocontrollo sulla base di analisi chimiche e microbiologiche che dimostrano nel tempo di apertura stagionale e/o annuale, il mantenimento di tutti i parametri previsti dall’Allegato A del presente regolamento. Tali criteri dovranno essere esibiti all’organo di vigilanza insieme alle analisi chimiche e microbiologiche che ne comprovano il mantenimento.
3. Le vasche vengono svuotate completamente per una adeguata pulizia e sanificazione delle superfici e per la manutenzione strutturale almeno una volta all’anno, e comunque all’ inizio di ogni apertura stagionale. Sulla tubazione di mandata dell’acqua di reintegro di ogni vasca viene installato un contatore totalizzatore.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.