Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 17
- Docce (Art. 5 l.r. 8/2006 )
1. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della l.r. 8/2006 , le docce sono divise in due settori distinti per genere. Il numero delle docce viene definito sulla base del numero massimo dei bagnanti di cui all’articolo 13 e comunque in ragione di almeno una ogni 10 bagnanti per le piscine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) e almeno una ogni 15 bagnanti per le piscine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a). In ogni caso sono previste almeno due docce per gli uomini e due per le donne. Almeno una delle docce deve essere chiudibile, ed una attrezzata e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, all’interno di ciascun settore.
2. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 , è utilizzabile almeno una doccia nelle immediate adiacenze della piscina. Ciascuna doccia è comunque dotata almeno di un asciugacapelli.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.