Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 5 marzo 2010
Art. 12
- Delimitazione dell'area di insediamento della piscina (8)
1. L’area di insediamento della piscina comprende la vasca, gli spazi perimetrali di cui all’articolo 11, e gli spazi destinati alla sosta e relax bagnanti. Ai sensi dell’articolo 12, comma 6, della lr 8/2006, per impedire il transito incontrollato di adulti e bambini deve essere delimitata l’area o parte di questa che comprenda comunque la vasca, da un elemento di separazione di altezza non inferiore a 1 metro.
2. Nell’area di insediamento della piscina l’accesso alla zona percorribile a piedi nudi, costituita dalla banchina perimetrale e da camminamenti ed altre superfici pavimentate in materiale antisdrucciolo, deve essere garantito attraverso un presidio igienico nelle modalità previste dall’articolo 19.
3. Nel caso siano previste vie dedicate esclusivamente all’uscita dei bagnanti dall’area destinata alle attività natatorie e di balneazione, esse non sono percorribili per l’ingresso dei bagnanti.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.