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Regolamento 9 febbraio 2010, n. 7/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010

Art. 9
- Sostituzione dell’articolo 9 del d.p.g.r. 5/R/2007
1. L’articolo 9 del d.p.g.r. 5/R/2007 è sostituito dal seguente:
Art. 9
Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42, comma 6 l.r. 1/2005)
1. Il programma aziendale è presentato al comune o ai comuni competenti per territorio utilizzando l’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all’articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 della l.r. 40/2009 e con le modalità definite con provvedimento della Giunta regionale.
2. Il comune decide sul programma aziendale entro centoventi giorni dalla sua presentazione o dal completamento della documentazione necessaria.
3. Ai fini dell’approvazione del programma aziendale il comune verifica la regolarità urbanistica ed edilizia, la coerenza con la disciplina paesaggistica, la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata e acquisisce il parere della provincia o della comunità montana competenti in ordine agli aspetti agronomici in rapporto agli interventi edilizi progettati. La provincia o la comunità montana si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla richiesta del comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune procede indipendentemente dall’espressione del parere.
4. Nel caso in cui il programma abbia il valore di piano attuativo, secondo quanto previsto dall’articolo 42 della l.r. 1/2005, si applica l’articolo 69 della l.r. 1/2005 e la documentazione aggiuntiva necessaria è predisposta da professionisti abilitati per le materie di rispettiva competenza.
5. Il programma aziendale specifica gli obiettivi economici e strutturali che l’azienda intende conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, secondo le indicazioni del
presente articolo, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale. Nel caso in cui il programma aziendale superi i criteri e i parametri stabiliti dalla provincia, la documentazione aggiuntiva necessaria è predisposta da professionisti abilitati per le materie di rispettiva competenza.
6.Il programma aziendale contiene i seguenti dati e informazioni:
a)l’anagrafica aziendale;
b) la descrizione della situazione attuale dell’azienda con riferimento a:
1) la superficie fondiaria aziendale individuata in termini catastali e graficamente rappresentata, con l’indicazione delle parti interessate dal programma aziendale;
2)la superficie agraria utilizzata, comprensiva degli ordinamenti colturali;
3)la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell’ azienda sulla base dell’ordinamento colturale sopra indicato conformemente alle previsioni di cui all’art. 2 dell’allegato A del decreto del presidente della giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R (Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola);
4)gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali;
5)gli edifici esistenti con specificazioni in termini di ubicazione, volumi complessivi e superfici utili, legittimità urbanistico-edilizia, tipologia e caratteristiche costruttive, stato di manutenzione ed effettiva utilizzazione a carattere residenziale o produttivo;
6) l’individuazione, delle eventuali risorse paesaggistiche e ambientali oggetto di trasformazione a seguito dell’attuazione del programma, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
6.1)le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali;
6.2) le alberature segnaletiche di confine o di arredo;
6.3) gli individui arborei fuori foresta tutelati ai sensi della normativa vigente;
6.4) le formazioni arboree d’argine di ripa o di golena;
6.5) i corsi d’acqua naturali o artificiali;
6.6) la rete scolante artificiale principale;
6.7) le particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti;
6.8) i manufatti aventi valore paesaggistico, storico o testimoniale censiti dagli enti pubblici territoriali;
6.9) la viabilità rurale esistente;
c) la descrizione degli interventi programmati e della situazione aziendale a regime in ordine a:
1) l’utilizzazione delle superfici aziendali e gli ordinamenti colturali adottati;
2) le eventuali attività programmate e connesse a quelle agricole;
3) la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell’ azienda sulla base dell’ordinamento colturale a regime conformemente all’articolo 2, allegato A del d.p.g.r. 6/R/2008;
4) gli eventuali interventi di miglioramento ambientale connessi con le attività di trasformazione colturale programmate e gli eventuali interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici di cui all’articolo 42, comma 8, lettera e) della l.r. 1/2005;
5) gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati;
d) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell’imprenditore agricolo nonché per il potenziamento delle strutture produttive e delle attività connesse accompagnata da idonea rappresentazione grafica, articolata a seconda dell’intervento edilizio prospettato, evidenziando:
1) gli edifici esistenti ritenuti non necessari e non coerenti con le finalità economiche e strutturali del programma e non più collegati o collegabili, anche con adeguamenti edilizi, all'attività programmata, con la individuazione delle relative pertinenze;
2) gli edifici da realizzare, in rapporto di stretta funzionalità con gli interventi programmati sui fondi rurali, con specificazioni in termini di ubicazione, volumi e superfici utili, tipologia, caratteristiche costruttive e porzioni dell'azienda cui ciascun edificio è riferito;
3) gli edifici esistenti, con l'individuazione delle superfici dell'azienda cui ciascun edificio sia funzionale, nonché gli eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica, ampliamento e mutamento della destinazione d'uso agricola di cui all'articolo 43, comma 4, della l.r. 1/2005;
e) la verifica di conformità degli interventi programmati con la vigente strumentazione urbanistica e regolamentare del comune;
f) una relazione concernente gli effetti attesi degli interventi programmati sulle risorse ambientali e paesaggistiche;
g) l’indicazione di massima dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso. Tale indicazione consiste in un coerente cronoprogramma delle attività con indicati:
1) gli interventi agronomici;
2) gli interventi di miglioramento ambientale ove previsti;
3) gli interventi di natura edilizia.
7. Il comune registra sull’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all’articolo 3 della l.r. 23/2000 gli estremi della convenzione o dell’atto unilaterale d’obbligo di cui all’articolo 42, comma 8, lettera g) della l.r.1/2005 per singola particella catastale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.