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Regolamento 9 febbraio 2010, n. 7/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010

Art. 8
1. Il comma 1 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 5/R/2007 è sostituito dal seguente:
1. L'installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale per lo svolgimento dell'attività agricola realizzate con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorate a terra è consentita solo alle aziende agricole, previa comunicazione al comune. Tale installazione, riferita alla durata del ciclo produttivo, ancorché superiore all'anno, è consentita a condizione che:
a) il materiale utilizzato consenta il passaggio della luce;
b) l'altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;
c) le distanze minime non siano inferiori a:
1) metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;
2) metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;
3) metri 3 dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1,5 se questa altezza è 5 metri o inferiore;
4) distanze minime dalle strade pubbliche secondo quanto previsto dal codice della strada.
2. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 5/R/2007 è sostituita dalla seguente:
e)la data di installazione e quella di rimozione, per entrambe le tipologie di serre, nonché il periodo annuale di rimozione della copertura per le sole serre con copertura stagionale;
3. Al comma 3 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 5/R/2007 la parola “
impegno
” è sostituita dalla parola “
obbligo
”.
4. Il comma 4 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 5/R/2007 è sostituito dal seguente:
4.Previa ulteriore comunicazione, le serre temporanee e quelle con copertura stagionale, in questo caso al termine del periodo di utilizzo di cui al comma 2 lettera e), possono essere reinstallate, una volta rimosse, anche in parti diverse della superficie aziendale per più periodi consecutivi.
5. Al comma 5 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 5/R/2007 dopo le parole
“gli annessi agricoli
” sono inserite le seguenti: “
di cui agli articoli 4 e 5
.”
6. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 5/R/2007 è inserito il seguente:
5 bis. Le installazioni di cui al presente articolo sono consentite fatte salve le limitazioni disposte dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune in coerenza con il piano territoriale di coordinamento e con il PIT.
7 . Dopo il comma 5 bis dell’articolo 8 del d.p.g.r. 5/R/2007 è inserito il seguente:
5 ter. Non sono soggette alla disciplina di cui ai commi 1, 2, 3, 4, e 5, le coperture temporanee con altezza inferiore a 1 metro.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.