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Regolamento 9 febbraio 2010, n. 7/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010

Art. 7
- Sostituzione dell’articolo 7 del d.p.g.r. 5/R/2007
1. L’articolo 7 del d.p.g.r. 5/R/2007 è sostituito dal seguente:
Art. 7
Condizioni per l’installazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)
1. L’installazione di manufatti precari per lo svolgimento dell’attività agricola è consentita, previa comunicazione al comune, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici generali ancora
vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune, in coerenza con il piano territoriale di coordinamento della provincia, con il PIT e nel rispetto di quanto previsto dal comma 3.
2. L’installazione di manufatti precari è comunque consentita alle aziende agricole anche nel caso di assenza, negli strumenti urbanistici e negli atti di governo del territorio, della previsione di cui al comma 1.
3. L’installazione di manufatti e le relative opere di ancoraggio non devono comportare alcuna modificazione morfologica sostanziale dello stato dei luoghi. I manufatti devono essere realizzati in legno, o con altri materiali leggeri e semplicemente appoggiati a terra. Il comune può stabilire ulteriori condizioni o limitazioni negli atti di governo del territorio.
4. Nella comunicazione, che può essere presentata anche in via telematica ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 40/2009, sono indicate, salvo più dettagliate disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale:
a) le motivate esigenze produttive, le caratteristiche, le dimensioni dei manufatti;
b) l’indicazione su planimetria catastale del punto in cui è prevista l’installazione;
c) il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione della data di installazione e di quella di rimozione, comunque non superiore a due anni dalla data indicata per l’installazione;
d) l’impegno a realizzare il manufatto in legno, o con altri materiali leggeri, salvo diversa esigenza da motivare;
e) l’impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato;
f) la conformità dell’intervento alla l.r. 1/2005, al presente regolamento ed alle eventuali disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.
5. Ove perdurino le esigenze di cui al comma 4, lettera a), i manufatti precari, previa ulteriore comunicazione ai sensi del comma 1, possono essere mantenuti, fermo restando il termine temporale di cui alla lettera c) del medesimo comma 4, oppure reinstallati, previa rimozione, anche in parti diverse della superficie aziendale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.