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Regolamento 9 febbraio 2010, n. 7/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010

Art. 6
- Sostituzione dell’articolo 6 del d.p.g.r. 5/R/2007
1. L’articolo 6 del d.p.g.r. 5/R/2007 è sostituito dal seguente:
Art. 6
Condizioni per la realizzazione degli annessi agricoli di cui all' articolo 41, comma 5 della l.r. 1/2005
1. Gli annessi agricoli di cui all' articolo 41, comma 5 della l.r. 1/2005 destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli sono gli annessi necessari per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole.
2. La realizzazione degli annessi di cui al comma 1 è consentita nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune, a condizione che non comporti alcuna modificazione sostanziale della morfologia dei luoghi e che tali annessi e manufatti:
a) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona prescritti dalla disciplina comunale del territorio rurale;
b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere di fondazione, salvo diverse disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale;
c) non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.
3. Ove gli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o gli atti di governo del territorio del comune prevedano la possibilità di installare gli annessi di cui al comma 1, la disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:
a) i soggetti abilitati all’installazione di tali annessi;
b) le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli annessi;
c) le superfici fondiarie minime necessarie per l’installazione degli annessi anche con riferimento alle effettive esigenze di utilizzo;
d) le parti delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola nelle quali è inibita l’installazione degli annessi di cui al presente articolo.
4. La documentazione per il conseguimento del titolo abilitativo è presentata dal proprietario del fondo o da chi ne abbia titolo; la presentazione può avvenire anche in via telematica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). Salvo più dettagliate disposizioni dettate dalla disciplina comunale del territorio rurale, in tale documentazione sono indicate:
a) la necessità della realizzazione dell’annesso in relazione all’attività agricola prevista;
b) le caratteristiche e le dimensioni dell’annesso;
c) la verifica della conformità dell’intervento alla l.r. 1/2005, al presente regolamento, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.
5. La disciplina comunale del territorio rurale di cui al comma 3 può subordinare la formazione del titolo abilitativo alla produzione da parte dell’avente titolo di un impegno alla rimozione dell’annesso o manufatto al cessare dell’attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà del fondo o di parti di esso con atti tra vivi. La disciplina comunale può inoltre prevedere eventuali penali contrattuali in caso di inadempimento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.