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Regolamento 9 febbraio 2010, n. 7/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010

Art. 5
- Sostituzione dell’articolo 5 del d.p.g.r. 5/R/2007
1. L’articolo 5 del d.p.g.r. 5/R/2007 è sostituito dal seguente:
Art. 5
Condizioni per la costruzione degli annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedente le capacità produttive aziendali (articolo 41, comma 7 della l.r. 1/2005)
1. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui all’articolo 2 nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:
a) allevamento intensivo di bestiame;
b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento;
c) acquacoltura;
d) allevamento di fauna selvatica;
e) cinotecnica;
f) allevamenti zootecnici minori.
2. La costruzione di nuovi annessi agricoli che non sono soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell’attività dell’azienda nel rispetto delle vigenti normative relative alle attività di cui al comma 1.
3. La costruzione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive dell’azienda o di nuovi annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime è ammessa, previo rilascio del relativo permesso di costruire, solo se prevista e disciplinata dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune.
4. Ove gli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o gli atti di governo del territorio del comune consentano di installare gli annessi per le attività di cui al comma 1, ai sensi del comma 3, la disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:
a) le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli annessi in rapporto alle attività previste;
b) le superfici fondiarie minime necessarie per l’installazione degli annessi;
c) le eventuali parti delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola nelle quali è inibita l’installazione degli annessi di cui al presente articolo.
5. Nella documentazione per il conseguimento del titolo abilitativo, salvo più dettagliate disposizioni dettate dalla disciplina comunale del territorio rurale, sono indicate:
a) la necessità della realizzazione dell’annesso in relazione all’attività agricola di cui al comma 1;
b) le caratteristiche e le dimensioni dell’annesso;
c) la verifica della conformità dell’intervento alla l.r. 1/2005, al presente regolamento, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.