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Regolamento 9 febbraio 2010, n. 7/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010

Art. 4
- Sostituzione dell’articolo 4 del d.p.g.r. 5/R/2007
1. L’articolo 4 del d.p.g.r. 5/R/2007 è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Condizioni per la costruzione di nuovi annessi agricoli (articolo 41, comma 4 della l.r. 1/2005)
1. Il programma aziendale per la costruzione di nuovi annessi agricoli, elaborato nel rispetto di quanto previsto e disciplinato negli strumenti urbanistici comunali ancora vigenti e negli atti di governo del territorio, è presentato dall’imprenditore agricolo al comune competente per territorio con le modalità di cui all’articolo 9, comma 1.
2. La disciplina comunale del territorio rurale per gli annessi agricoli definisce in particolare i materiali e gli elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, con particolare riferimento alla edilizia sostenibile, ai fabbricati in legno ed ai fabbricati tradizionali nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili in coerenza con il PIER e con il PIT, ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali e gli indirizzi contenuti nel
piano territoriale di coordinamento
.”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.