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Regolamento 9 febbraio 2010, n. 7/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010

Art. 11
1. Il comma 1 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 5/R/2007 è sostituito dal seguente:
1. Il programma aziendale descrive la situazione attuale e gli edifici esistenti in riferimento all’intero ambito aziendale, anche se sovracomunale. Nel calcolo delle superfici fondiarie minime di cui all’articolo 2 del presente regolamento, devono essere computate le superfici aziendali anche se localizzate nei territori di più comuni contigui. Nel caso di superfici aziendali localizzate in comuni non contigui il programma aziendale deve computare esclusivamente quelle collegate funzionalmente in modo diretto all’interno dell’unità tecnico-economica (UTE). Per realizzare le dotazioni generali dell’azienda possono essere applicate le disposizioni previste dall’articolo 5, comma 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.