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Regolamento 9 febbraio 2010, n. 7/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010

Art. 10
1. Al comma 1 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 5/R/2007 le parole “
comma 11
” sono sostituite dalle parole
“comma 6.
2. Il comma 5 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 5/R/2007 è sostituito dal seguente:
5. Previa comunicazione al comune, da inoltrarsi prima della scadenza del termine di validità del programma aziendale, l’azienda può chiederne la proroga ai fini del completamento degli interventi previsti. Nella comunicazione l’azienda deve confermare gli impegni assunti con la convenzione o con l’atto d’obbligo. Il comune può comunicare il proprio motivato avviso contrario alla concessione della proroga nel termine perentorio di sessanta giorni.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.