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Regolamento 30 dicembre 2009, n. 88/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 ) in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO



Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 32;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 5 novembre 2009;


Visto il parere della direzione generale della Presidenza;


Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 16 novembre 2009, n. 1031;


Visto il parere della commissione consiliare competente espresso nella seduta del 16 dicembre 2009;


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 14 dicembre 2009;


Visto l’ulteriore parere della direzione generale della Presidenza;


Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2009, n. 1288;


Considerato quanto segue


1. è necessario dare attuazione all’articolo 4 della l.r. 32/2002 esplicitando e disciplinando la tipologia del nido aziendale quale servizio educativo localizzato nel luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, promosso da uno o più enti o aziende pubbliche o private per accogliere, anche in via non esclusiva, i figli dei lavoratori dipendenti. Per questa tipologia di servizio educativo per l’infanzia è necessario individuare le caratteristiche strutturali e qualitative;


2. dall’esperienza maturata dall’applicazione della normativa in materia è inoltre emersa la necessità di introdurre norme di semplificazione relativamente all’autorizzazione e all’accreditamento, per i quali sono individuati i termini, trenta giorni o sessanta a seconda della complessità delle operazioni di verifica da effettuare da parte del soggetto competente, per la conclusione dei relativi procedimenti al fine di attuare i principi di parità di trattamento e trasparenza, previsti dalla normativa vigente, su tutto il territorio regionale;


3. occorre accentuare e rafforzare le disposizioni in materia di sicurezza dei bambini e di qualità e flessibilità dei servizi, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e alla progettazione pedagogica che devono tener conto delle esigenze legate allo sviluppo e al benessere dei bambini;


4. è opportuno individuare i servizi che non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi, i cosiddetti baby parking, che assicurano un servizio di custodia e si trovano allocati per lo più presso i centri commerciali e comunque sono attrezzati per consentire l’accoglienza e la permanenza temporanea dei bambini. Per tali servizi è rimandata ai comuni la disciplina che deve assicurare la tutela della sicurezza, l’igiene e la salute dei bambini;


5. nell’ottica di sviluppare un sistema integrato di servizi, si provvede a rafforzare per i comuni le funzioni di gestione, di regolazione del sistema di rete, mediante il sistema di autorizzazione e di accreditamento, ed il monitoraggio della qualità e del sistema informativo;


6. con riferimento al sistema di educazione non formale dell’infanzia, dell’adolescenza, dei giovani e degli adulti si introducono norme più stringenti per i comuni in ordine alla trasmissione al sistema informativo regionale delle informazioni che vengono utilizzate dalla Regione ai fini della valutazione e programmazione degli interventi.


Si approva il presente regolamento



Note del Redattore:

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lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 30/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.