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Regolamento 30 dicembre 2009, n. 88/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 ) in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010

Art. 7
- Sostituzione dell’articolo 21 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 21 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 21 - Caratteristiche funzionali generali
1. Il centro gioco educativo è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra diciotto mesi e tre anni, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità.
2. Il centro prevede fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata o nella settimana, anche senza la presenza dei genitori.
3. Nel centro non si effettua il riposo pomeridiano.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 30/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.