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Regolamento 30 dicembre 2009, n. 88/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 ) in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010

Art. 6
1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 47/R/2003, è inserita la seguente:
b bis) frequenza lunga antimeridiana e pomeridiana comprensiva del pasto
.”.
2. Il comma 5 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 47/R/2003, è sostituito dal seguente:
5. Nel nido d’infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di età superiore a dodici mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15, comma 2.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 30/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.