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Regolamento 30 dicembre 2009, n. 88/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 ) in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010

Art. 3
- Sostituzione dell’articolo 10 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 10 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art 10 - Caratteristiche generali di qualità dei servizi
1. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dagli educatori e dagli operatori ausiliari operanti presso ciascun servizio.
2. I servizi educativi per la prima infanzia sono realizzati e gestiti sulla base di un progetto educativo. I soggetti gestori promuovono incontri periodici con gli educatori per aggiornare e verificare il progetto educativo.
3. E' assicurata la partecipazione delle famiglie alle scelte educative, da realizzarsi mediante la previsione di incontri periodici per la presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie utenti, nonché mediante la periodica verifica e valutazione delle attività e della qualità del servizio.
4. I comuni, singolarmente o in forma associata, assicurano il coordinamento pedagogico della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia, verificano il progetto educativo e organizzativo dei servizi educativi pubblici e privati presenti sul proprio territorio, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini e alle famiglie, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi e di omogeneità ed efficienza organizzativa e gestionale.
5. I servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini diversamente abili, prevedendo un eventuale sostegno individualizzato, sulla base di uno specifico progetto educativo, elaborato in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti e con i servizi sociali dei comuni.
6. I comuni definiscono i criteri per favorire l'accesso ai servizi educativi dei bambini che si trovano in un nucleo familiare in condizione di disagio sociale o economico.
”.

Note del Redattore:

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lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 30/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.