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Regolamento 30 dicembre 2009, n. 88/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 ) in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010

Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 9 del d.p.g.r. 47/R/ 2003
1. L’articolo 9 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 9 - Caratteristiche e destinazioni degli edifici
1. I servizi educativi per la prima infanzia sono collocati in edifici a ciò destinati e nei quali la parte interna della struttura è separata da quella esterna.
2. Nel caso in cui l'edificio non sia esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.
3. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, i casi in cui talune funzioni di quest'ultimo possono essere condivise dal servizio educativo per la prima infanzia e dagli altri servizi che utilizzano il medesimo edificio.
4. I soggetti titolari e gestori dei servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica. Assicurano inoltre che gli spazi interni ed esterni, le strutture, e gli impianti siano conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche in modo da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e del personale addetto.
5. Gli arredi e i giochi devono essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, e rispondenti per numero e caratteristiche all'età dei bambini e alle esigenze connesse con lo svolgimento delle specifiche attività previste dal piano educativo.
6. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai nidi domiciliari e ai nidi aziendali.
”.

Note del Redattore:

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lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 30/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.