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Regolamento 30 dicembre 2009, n. 88/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 ) in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010

Art. 18
- Norme transitorie
1. Le autorizzazioni e gli accreditamenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento ai servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati hanno validità fino al 31 dicembre 2010.
2. I comuni possono prevedere una deroga per i servizi educativi per la prima infanzia, già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora i medesimi non risultino, per condizioni oggettive, adeguabili alle seguenti disposizioni:
a) articolo 15, comma 7, come modificato dal presente regolamento;(1)

lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 30/R, art. 3.

b) articolo 22, comma 2 bis, introdotto dal presente regolamento.
3. Ai procedimenti di erogazione dei benefìci di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 33 come sostituito dal presente regolamento.

Note del Redattore:

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lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 30/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.