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Regolamento 30 dicembre 2009, n. 88/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 ) in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010

Art. 17
- Sostituzione dell’articolo 36 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 36 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 36
Funzioni dei comuni nell’organizzazione delle reti locali
1 I comuni, nella organizzazione delle reti locali:
a) svolgono le attività di cui articolo 7, comma 1 valorizzando anche il ruolo degli organismi di supporto educativo;
b) gestiscono le procedure di adesione alle reti, classificando gli aderenti sulla base dei seguenti requisiti:
1) soggetti che, avendo nella propria missione istituzionale finalità educative, sono dotati di patrimoni culturali, ovvero svolgono attività di studio, di ricerca, di documentazione e divulgazione in campo letterario, scientifico, storico ed artistico, o promuovono attività nel campo delle tradizioni, del tempo libero, dello sport non agonistico;
2) soggetti che hanno nella propria missione istituzionale specifiche finalità educative e che, oltre a possedere i requisiti di cui al numero 1), dispongono anche di risorse educative consistenti in personale educativo in strutture logistiche appositamente attrezzate per attività di formazione;
3) soggetti, in possesso dei requisiti di cui al numero 1), che operano specificamente nel campo dell’educazione degli adolescenti e dei giovani;
c) istituiscono sistemi di valutazione delle attività, sulla base delle metodologie indicate negli atti della programmazione regionale.
2. I comuni inseriscono altresì nel flusso informativo con il sistema informativo regionale,
tempestivamente e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati a consuntivo relativi ai progetti ed alle attività di continuità educativa realizzati dai centri infanzia adolescenza e famiglia (CIAF) e i dati relativi ai servizi informagiovani situati nel loro territorio aggiornati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
3. La Regione utilizza i dati, di cui al comma 2, per le proprie attività istituzionali di programmazione e valutazione degli interventi relativi all’educazione non formale, assicurando la ricomposizione informativa di cui all’articolo 18 della l.r. 54/2009 e garantendo la pubblicità in via telematica delle informazioni la cui conoscenza sia utile ai cittadini, in osservanza dei limiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali).
4. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti al comma 2, comporta la sospensione del comune inadempiente dai finanziamenti regionali, di qualsiasi natura, nel settore degli interventi di educazione non formale dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 30/R , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.